Proroga concessioni demaniali marittime: improcedibilità per sopravvenuta rimozione del manufatto (TAR Puglia n. 654 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il diniego di proroga ex art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 di una concessione demaniale marittima qualora il concessionario abbia integralmente rimosso il manufatto insistente sull’area, con conseguente impossibilità di esercizio del titolo in conformità allo scopo concessorio. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione del bene oggetto del rapporto concessorio priva di utilità la decisione sulla domanda di proroga, rendendo inutile l’esame delle censure proposte avverso il diniego.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, aveva realizzato un chiosco sull’area oggetto del titolo. A seguito del rigetto, da parte del Comune, dell’istanza di proroga presentata ai sensi della normativa introdotta dalla legge n. 145/2018, la società aveva impugnato il diniego, deducendo l’illegittimità del provvedimento per l’asserita impossibilità per l’amministrazione di disapplicare la norma nazionale, l’irragionevolezza del diniego e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Comune resistente aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che le sopravvenienze normative e i più recenti arresti giurisprudenziali in materia di concessioni demaniali marittime non consentivano alla ricorrente di coltivare utilmente l’istanza, essendo preclusa la possibilità di conseguire la proroga automatica del titolo sino al 2033.

Il TAR ha, tuttavia, individuato un elemento decisivo ed assorbente: l’amministrazione aveva provato che la società aveva completamente rimosso il chiosco in esecuzione di un’ordinanza dirigenziale. Tale circostanza, attestata dal legale rappresentante della stessa ricorrente, impediva l’esercizio del titolo demaniale in conformità allo scopo previsto.

Alla luce di tale elemento, il Tribunale ha ritenuto che l’interesse alla decisione del ricorso fosse venuto meno: la rimozione del manufatto, infatti, rendeva impossibile l’utilizzazione del bene secondo la destinazione concessoria, con conseguente inutilità di un eventuale accoglimento della domanda di proroga.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione della natura formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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