Il termine dilatorio di 120 giorni decorre solo dalla notifica del titolo alla sede reale dell’ente debitore (TAR Lombardia n. 3186 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, poiché tale giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Il termine di 120 giorni, finalizzato a consentire all’amministrazione il pagamento spontaneo, decorre solo dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’ente debitore, individuata tramite l’indirizzo PEC primario risultante dal Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. La notificazione effettuata a un diverso indirizzo PEC dell’amministrazione, quale quello di una direzione generale o di un ufficio periferico, non è idonea a far decorrere il termine, con conseguente inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto prima della scadenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, dell’importo annuale di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. A fronte del mancato adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, termine che deve necessariamente intercorrere tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione dell’azione esecutiva, ivi incluso il ricorso in ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie.
La Corte ha chiarito che la norma, nel consentire all’amministrazione di completare le procedure di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo, presuppone che la notifica sia effettuata correttamente alla sede legale dell’ente debitore. Tale adempimento è funzionale ad attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo. L’individuazione dell’indirizzo digitale presso cui effettuare la notifica deve avvenire sulla base dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012.
Il Collegio ha precisato che, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, il ricorso al domicilio digitale indicato nel Registro IPA è legittimo solo in via sussidiaria, ossia qualora l’amministrazione non abbia provveduto a indicare il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.. Tale conclusione non è superata dall’art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994, il quale, nel consentire la notificazione alle pubbliche amministrazioni presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, opera un mero rinvio recettizio alla disciplina del domicilio digitale, senza equiparare l’elenco IPA ai pubblici elenchi.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva indicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC primario, corrispondente all’Ufficio di Gabinetto. La ricorrente, invece, aveva notificato il titolo esecutivo alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, nonché agli Uffici Scolastici periferici, soggetti che non coincidono con l’amministrazione centrale debitrice. Il Collegio ha escluso ogni rilievo alla notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, inidonea a produrre gli effetti sostanziali previsti dall’art. 14, e ha escluso che un comunicato ministeriale, in quanto atto meramente organizzativo, potesse legittimare la notifica a un indirizzo diverso da quello primario.
In assenza di valida notificazione del titolo presso la sede reale dell’ente, il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere, rendendo inammissibile il ricorso per intervenuta proposizione ante tempus. Le spese di lite sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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