Esecuzione, il giudice dell’indulto non può decidere oltre la domanda (Cass. pen. Sez. I n. 37103 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, che non ha natura di giudizio di impugnazione e si caratterizza come procedimento di prima istanza, non vige il principio devolutivo, ma trova piena applicazione il principio della domanda. Il giudice dell’esecuzione è pertanto vincolato al thema decidendum fissato dall’istanza dell’istante e non può pronunciarsi su questioni diverse da quelle sottoposte. È affetta da difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetti la domanda di concessione dell’indulto su una pena detentiva, quando l’istanza del pubblico ministero ne postulava soltanto la revoca, presupponendone l’avvenuta concessione. Una motivazione criptica e assertiva, che non esplicita le linee argomentative della statuizione, integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti, aveva chiesto la revoca dell’indulto sulla pena detentiva irrogata al ricorrente con una sentenza irrevocabile, contestualmente domandando l’applicazione del beneficio sulla pena pecuniaria inflitta con altra sentenza. La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dapprima dichiarato condonata la pena di un anno di reclusione e la multa; poi, su impulso del pubblico ministero, aveva revocato de plano quel provvedimento per asserito errore materiale.

Tale revoca era stata annullata senza rinvio da questa Corte per nullità assoluta, a causa dell’omessa instaurazione del contraddittorio. Restituiti gli atti, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di dover decidere sull’istanza originaria di condono formulata dal pubblico ministero e l’ha rigettata. Il ricorrente ha impugnato per cassazione, deducendo violazione della legge processuale e mancanza di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della sequenza procedimentale per isolare la questione giuridica effettivamente rilevante. La domanda rivolta al giudice dell’esecuzione aveva ad oggetto la revoca dell’indulto sulla pena detentiva, non la sua concessione: ne è prova il fatto che l’istanza del pubblico ministero ne presupponeva l’avvenuta attribuzione.

Su queste premesse, il rigetto della domanda di concessione del beneficio su quella stessa pena detentiva palesa prima facie un difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte richiama il principio della domanda che informa il procedimento esecutivo, già affermato da Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, rv. 254095, secondo cui il procedimento di esecuzione, pur non essendo giudizio di impugnazione e caratterizzandosi come procedimento di prima istanza, deve rispettare la domanda e porsi come strumento attraverso il quale il giudice decide sulla richiesta dell’istante.

Il collegio rileva inoltre che la motivazione dell’ordinanza impugnata è criptica e assertiva: enuncia la decisione senza esplicitare le linee argomentative che la sostengono. Il vizio non è quindi solo di corrispondenza con la domanda, ma investe anche la struttura giustificativa del provvedimento.

Ne consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché colmi le segnalate lacune motivazionali nel rispetto del perimetro fissato dall’istanza. La decisione non risolve nel merito la spettanza del beneficio, ma riafferma il confine tra poteri del giudice dell’esecuzione e domanda della parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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