Proscioglimento per tenuità non esime dal decidere sulle pretese civili (Cass. pen. Sez. V n. 37093 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che pronuncia sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a decidere sulla domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile. L’accoglimento di tale domanda costituisce presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. La parte civile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non ha invece interesse a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa della non punibilità, perché questa è priva di effetti pregiudizievoli nel giudizio civile ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica, aveva assolto l’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. dal delitto di minaccia di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., contestato per aver minacciato di un male futuro, ingiusto e grave la persona offesa.
La persona offesa, costituitasi parte civile, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale fondato il giudizio su elementi estranei ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. Con il secondo ha dedotto che il giudice di merito non aveva adottato alcuna decisione sulle statuizioni civili e sulla liquidazione delle spese del grado.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è parzialmente fondato. La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte civile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non ha interesse a ricorrere avverso la sentenza che dichiara la non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto. Tale pronuncia è priva di effetti pregiudizievoli per la parte nel giudizio civile, in forza dell’art. 651-bis cod. proc. pen., che disciplina l’efficacia della sentenza in sede civile quanto a sussistenza e illiceità penale del fatto e sua commissione da parte dell’imputato. Sul punto il collegio richiama Sez. V n. 21906 del 21.02.2018 e Sez. V n. 38762 del 28.06.2017.
Il secondo motivo è invece fondato. Nel pronunciare il verdetto liberatorio per la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte d’appello non avrebbe potuto esimersi dal pronunciarsi sulle pretese civilistiche. L’art. 538 cod. proc. pen., come dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale n. 173 del 12 luglio 2022 nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno, impone tale statuizione.
Il collegio condivide il principio secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento della parte civile, e che l’accoglimento di essa costituisce presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 50235 del 21.11.2023. Laziale rilevata l’omessa pronuncia sulle statuizioni civili, l’annullamento della sentenza impugnata resta limitato agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
Nota della Redazione
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