Attenuanti generiche, motivazione insindacabile se non contraddittoria (Cass. pen. Sez. VII n. 23259 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche solo richiamandoli, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando il motivo di appello con cui era stato richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a quel rigetto, lamentando in particolare l’omessa valutazione di un dato probatorio concernente il ruolo effettivamente svolto dall’imputato nella vicenda.
La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Esso è inoltre manifestamente infondato, stante una motivazione esente da evidenti illogicità.
La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con superamento di tutti gli altri (nel testo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022).
Quanto alla doglianza sull’omessa valutazione del ruolo effettivamente svolto dall’imputato, la Corte ribadisce che in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti (nel testo Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017).
Nel caso concreto l’onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi: vengono valorizzate la gravità della condotta e l’ingente danno patrimoniale cagionato quali fattori ostativi alla concessione delle attenuanti, ed è specificamente esclusa la rilevanza del dato probatorio indicato dal ricorrente ai fini della valutazione dei parametri dell’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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