Il rumore registrato è sparo se qualificato da personale qualificato (Cass. pen. Sez. I n. 13361 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un rumore come sparo, operata dalla polizia giudiziaria sulla base della propria diretta percezione sensoriale, costituisce un elemento indiziario che il giudice è tenuto a valutare, essendo tale apprezzamento “inscindibile dal fatto” narrato; non è pertanto necessaria una perizia acustica quando il giudicante, nell’esercizio del proprio potere di valutazione della prova, condivida tale conclusione. In sede di riesame cautelare, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori. È inammissibile per difetto di specificità la censura che non si confronti con le ragioni addotte dal giudice di merito a sostegno della valutazione di un elemento indiziario. L’assenza di un movente è irrilevante ai fini della gravità indiziaria quando vi sia comunque la prova dell’attribuibilità dell’azione all’indagato. Gli accertamenti relativi a capacità cognitive dell’indagato, svolti in un diverso e risalente procedimento, sono inconferenti rispetto alla valutazione di fatti successivi e non spiegabili con mere dimenticanze.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Messina aveva confermato l’ordinanza cautelare della custodia in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato per l’omicidio del figlio e per il porto abusivo dell’arma con cui il delitto sarebbe stato commesso.
Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, censurava la valutazione – a suo dire priva di scientificità – del rumore registrato da una telecamera di sicurezza, qualificato come sparo, evidenziando la distanza di 473 metri tra il luogo dell’evento e la telecamera, nonché la presenza di un’autostrada tra i due punti. Contestava altresì la valenza indiziaria del mozzicone di sigaretta rinvenuto sul luogo del delitto, la mancata considerazione di piste alternative e la valutazione di comportamenti e dichiarazioni successivi alla scomparsa della vittima, che egli ascriveva a limitate capacità intellettive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il percorso logico dell’ordinanza impugnata muoveva da un dato fattuale non contestato: la sera del delitto l’indagato aveva condotto il figlio sul luogo dell’evento con la propria autovettura ed era poi rientrato da solo, come documentato dalle immagini di una telecamera di sicurezza. A tale elemento si aggiungeva il mozzicone di sigaretta attribuibile all’indagato, rinvenuto sul luogo del delitto, anch’esso non contestato.
Quanto alla censura relativa alla natura del rumore registrato, la Corte ha precisato che l’ordinanza impugnata aveva valorizzato il fatto che la qualificazione come sparo provenisse dai militari dell’Arma dei Carabinieri. Trattasi di personale “particolarmente qualificato che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività”: in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (richiamando Sez. 2, n. 4128 del 2019). Il giudice di merito, pur avendo direttamente ascoltato il file audio, ha esercitato il proprio potere di valutazione della prova su un atto di indagine legittimamente facente parte del corredo indiziario, senza necessità di ricorrere a una perizia.
La Corte ha altresì rammentato che, in sede cautelare, il giudizio di legittimità è limitato alla verifica della congruità motivazionale sulla gravità del quadro indiziario, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (richiamando Sez. U. n. 11 del 2000, Audino). Ha quindi ritenuto inammissibile per mancanza di specificità la doglianza relativa alla distanza di 473 metri, poiché l’ordinanza impugnata aveva già considerato il punto, evidenziando l’orario notturno, il ridotto traffico autostradale e l’assenza di edifici interposti.
Ha infine disatteso le ulteriori doglianze: la Corte ha giudicato manifestamente infondato l’argomento basato sulle limitate capacità intellettive dell’indagato, atteso che l’accertamento tecnico invocato era relativo a un diverso procedimento del 2017 e comunque non poteva spiegare condotte successive come l’uso di guanti per non lasciare impronte. Ha escluso la dedotta contraddizione circa i contatti telefonici con la vittima, ritenendo le risposte rese in interrogatorio (“può essere”, “sì credo che sì”) non univoche. Ha infine ribadito l’irrilevanza del movente quando sussista la prova dell’attribuibilità dell’azione (richiamando Sez. 5, n. 20851 del 2021, Arcieri). Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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