Esenzione ICI: residenza anagrafica requisito necessario (Cass. civ. Sez. V n. 28459 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull’immobile nel quale egli e il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non abbiano la residenza anagrafica. La dimora abituale e la residenza anagrafica costituiscono requisiti concorrenti e necessari del beneficio. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge, adottato in sede di separazione, può far presumere che il contribuente non dimori più nell’ex abitazione coniugale, ma non è idoneo a dimostrare l’effettiva presenza nell’altro immobile, né a supplire alla mancanza della formale residenza anagrafica. Ne deriva che, in difetto di tale requisito, l’imposta è dovuta per gli anni di riferimento.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per gli anni 2010 e 2011, sostenendo che l’immobile fosse adibito ad abitazione principale, pur senza residenza formale, e chiedendo l’estensione dell’esenzione alle pertinenze. Il Comune ha rilevato che la residenza anagrafica era stata trasferita solo nel 2014 e che la documentazione prodotta non provava l’utilizzo abituale.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato i ricorsi. Il contribuente ha proposto appello, integrando la documentazione con la prova della separazione dal coniuge, autorizzata dal Tribunale nel 2011. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l’appello, annullando gli avvisi e condannando il Comune alle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, che lamenta la richiesta di rivisitazione dei fatti, la formulazione di un quesito multiplo e la mancata localizzazione dei documenti. Tutte le eccezioni sono ritenute infondate: il ricorso distingue chiaramente le censure e non è motivo misto; la doglianza chiede una corretta applicazione della normativa ai fatti acclarati; la localizzazione sussiste, con riferimento specifico agli atti di causa e agli allegati.

Nel merito si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il Comune contesta il riconoscimento dell’esenzione, poiché per beneficiarne occorrono la dimora abituale e la residenza anagrafica del contribuente e del suo nucleo familiare, mentre il trasferimento della residenza è avvenuto solo nel 2014, a fronte di anni di imposta 2010 e 2011.

La Corte accoglie il ricorso rilevando che la sentenza di primo grado ha acclarato come il contribuente non avesse la residenza nell’abitazione sino al 2014. Tale punto, non rimesso in discussione dal contribuente e costantemente ribadito dal Comune, è passato in giudicato. La giurisprudenza è ferma nel ritenere la residenza anagrafica requisito necessario: l’esenzione non spetta al titolare pro quota che non dimori stabilmente e non abbia la residenza nell’immobile (Cass. n. 24462 del 2022).

Nel caso concreto, la prova dell’assegnazione della casa familiare alla moglie fa presumere che il contribuente non fosse più lì, ma non è idonea a dimostrare l’effettiva presenza nell’altro immobile, né a supplire alla mancanza della residenza anagrafica. In difetto di tale requisito, l’imposta per il 2010 e il 2011 era dovuta. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti fattuali, decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigettando il ricorso originario. Le spese di giudizio sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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