Motivazione apparente della CTR e minimo costituzionale: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 28457 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, e si pone al di sotto del minimo costituzionale ex art. 111 Cost., la sentenza che ometta di indicare gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, ovvero li esponga senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. La statuizione di mero rigetto, priva di esplicitazione delle ragioni, non soddisfa il precetto dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992. Il vizio è deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quale nullità della sentenza, con conseguente cassazione e rinvio al giudice di merito perché proceda a nuovo e motivato esame.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento, deducendo di non averla mai ricevuta. Le ragioni difensive non trovavano accoglimento nei gradi di merito: il ricorso di primo grado era rigettato e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 1473/2019 depositata il 20.12.2019, confermava la pronuncia.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, la violazione delle regole sul disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e la violazione della disciplina sulla notificazione della cartella per mancata produzione della raccomandata informativa. L’Agenzia delle entrate si costituiva per l’eventuale discussione; l’Agenzia delle entrate-Riscossione rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992 per nullità della sentenza affetta da motivazione solo apparente. Il ricorrente assume che la CTR abbia omesso di enunciare in modo comprensibile le ragioni della decisione.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, oppure li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica. In tali casi, ribadisce la Corte, la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale”, secondo la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, seguita da ulteriori arresti conformi.
La decisione impugnata si risolve in tre testuali affermazioni: che l’eccezione di inammissibilità va confermata perché il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti; che l’omissione della notifica, nella forma richiesta dal contribuente, non ha alcun rilievo oggettivo; che gli altri argomenti restano assorbiti. Per la Corte è di tutta evidenza che siffatta motivazione non rende intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del convincimento né percepibile il fondamento della decisione.
La motivazione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative già individuate dalla giurisprudenza di legittimità, concretizzando un chiaro esempio di motivazione apparente. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, procederà a nuovo e motivato esame.
Il giudice del rinvio dovrà inoltre verificare l’eventuale applicabilità alla fattispecie della disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 602/1973, nella lettura vigente, che disciplina l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella asseritamente notificata in presenza di specifici pregiudizi. A esso è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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