Agevolazione IMU prima casa spetta al coniuge separato di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 28463 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’agevolazione per abitazione principale spetta al coniuge che risiede e dimora stabilmente nell’immobile di sua proprietà, anche in assenza di prova della separazione di fatto dal coniuge che abita altrove. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, resa con la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, impedisce di subordinare il beneficio alla condizione che l’intero nucleo familiare risieda nel medesimo immobile. È pertanto illegittimo l’avviso di accertamento che si fondi unicamente sulla diversa residenza dei coniugi.

Il Fatto

La contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, con cui il Comune le richiedeva un’integrazione di imposta per oltre 2.400 euro. Ella sosteneva di avere diritto all’agevolazione per abitazione principale, risiedendo e dimorando stabilmente nell’immobile, ove viveva da sola perché separata di fatto dal marito, che abitava altrove.

La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara rigettava il ricorso, ritenendo che i coniugi, pur formando un unico nucleo familiare, non avessero la stessa residenza e che la separazione non fosse stata adeguatamente dimostrata. La Corte di Giustizia Tributaria della Toscana respingeva l’appello, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con unico motivo; l’intimato non depositava controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011. La Corte, pur rilevando che il motivo non era rubricato sotto alcuno dei vizi tipici dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ha ricondotto la doglianza all’ipotesi di violazione di legge di cui al n. 3 di detto comma.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. In origine l’art. 13 del d.l. n. 201/2011 subordinava l’agevolazione alla condizione che tutto il nucleo familiare dimorasse e risiedesse nello stesso immobile, con la conseguente esclusione del beneficio nei casi di coniugi residenti in Comuni diversi.

Tale lettura è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 209/2022, che ha affermato l’impossibilità di penalizzare i coniugi rispetto ai conviventi di fatto. La giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. n. 33922/2022, ha quindi stabilito che gli avvisi di accertamento fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi devono essere annullati.

Da tali premesse la Corte trae la conseguenza decisiva: a prescindere dalla prova della separazione, alla contribuente spettava in ogni caso il diritto all’agevolazione prima casa. La Commissione tributaria regionale ha dunque violato la disposizione di legge invocata, non potendo l’amministrazione fondare la pretesa sulla sola circostanza della residenza separata.

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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