L’onere della prova in caso di contestata sovrafatturazione non è assolto dalla documentazione cartacea (Cass. civ. Sez. 5 n. 9872 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, dell’inesistenza dell’operazione fatturata. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che non può consistere nella esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, strumenti normalmente impiegati proprio per dare parvenza di realtà a operazioni fittizie. Il medesimo principio opera anche in materia di sovrafatturazione, laddove l’antieconomicità dell’operazione, una volta contestata dall’Erario, determina l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente imprenditore commerciale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui recuperava a tassazione costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, derivanti da dodici fatture emesse da una società qualificata come “cartiera” nell’ambito di un’indagine nazionale. L’Ufficio, ritenendo il corrispettivo versato sovradimensionato rispetto all’effettiva consistenza della prestazione di sponsorizzazione, riduceva dell’ottanta per cento l’importo spendibile in dichiarazione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale confermava, ritenendo la documentazione versata in atti idonea a dimostrare l’effettività delle prestazioni. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel decidere il ricorso, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, ravvisando nel ricorso la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto i fatti essenziali erano indicati in termini sintetici ma adeguati e risultava riportata la decisione impugnata.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio in tema di riparto dell’onere probatorio nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti: l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi, anche in forma indiziaria e presuntiva, della fittizietà dell’operazione, dopo di che sorge a carico del contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza, prova che non può essere assolta con la sola esibizione della fattura o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili (Cass. n. 18118 del 2016; Cass. n. 28572 del 2017). Tale regola è stata estesa alle ipotesi di sovrafatturazione, con la precisazione che, una volta contestata l’antieconomicità dell’operazione, diviene onere del contribuente dimostrarne la liceità fiscale (Sez. 5, n. 11599 del 2007; Sez. 5, n. 25257 del 2017).
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’Ufficio aveva correttamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: l’esito di un’ispezione che aveva acclarato che la società emittente era destinataria abituale di fatture per operazioni inesistenti, l’emissione delle fatture prima della sottoscrizione dei contratti, la genericità nell’individuazione delle prestazioni e l’incongrua immutabilità del prezzo. La Corte territoriale, invece, aveva errato nel ritenere sufficiente la documentazione cartacea prodotta dal contribuente — contratto, fatture e pagamenti — a fornire la prova contraria, nonché la rassegna stampa riguardante solo una parte limitata degli spazi pubblicitari pattuiti.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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