Ricorso in Cassazione notificato al difensore sbagliato: nullità sanata dal controricorso (Cass. civ. Sez. V n. 4216 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità. (Rv. 678043-01)
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato agli eredi di un contribuente due avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013, recuperando a tassazione IRPEF e IVAFE redditi e attività finanziarie detenute all’estero dal defunto, in particolare un credito di importo rilevante verso una società lussemburghese segregata in un trust ritenuto interposto. La Commissione tributaria provinciale di Modena aveva annullato gli atti e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello dell’Ufficio.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 2325 c.c.: la società estera, costituita come società anonima, aveva autonomia patrimoniale e il credito non poteva essere negato per mancanza di dualità soggettiva. Gli eredi hanno resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso: la notifica era stata eseguita alla PEC di un avvocato che non era il difensore costituito in appello, in violazione dell’art. 330 c.p.c., e poiché il termine per impugnare era scaduto prima della loro costituzione, il ricorso sarebbe stato tardivo. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione. La notifica del ricorso per cassazione a un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello non determina l’inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione oppure con la costituzione della parte destinataria a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dell’art. 156 c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. n. 24450/2017; n. 15236/2014). Nel caso di specie i controricorrenti si sono costituiti contestando nel merito il motivo di ricorso, sicché l’eventuale nullità è sanata.
Nel merito, la Corte rileva che gli avvisi di accertamento presupponevano l’effettiva esistenza del credito del defunto verso la società estera. Lo stesso credito era stato recuperato a tassazione anche ai fini dell’imposta di successione con un distinto avviso di rettifica e liquidazione, e quel giudizio si era concluso con una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che aveva accertato l’inesistenza del credito sulla base delle prove contrarie fornite dai contribuenti; tale sentenza è passata in giudicato dopo che la Cassazione, con sentenza n. 14817/2025, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio.
Sulla questione dell’inesistenza del credito si è quindi formato un giudicato esterno che esplica efficacia nel presente giudizio. Nel processo tributario, quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico e uno è stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto decisivo comune preclude il riesame dello stesso punto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse (Cass. n. 13152/2019). Poiché la sentenza definitiva ha escluso l’esistenza del rapporto di credito-debito quale presupposto dell’imposta di successione, e il presente giudizio verte sul medesimo rapporto quale presupposto dell’IVAFE, tra le stesse parti, il presupposto impositivo degli avvisi impugnati deve ritenersi inesistente.
Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese. Non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2325 c.c. – Responsabilità
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto
- Art. 330 c.p.c. – Notificazione dell'impugnazione