Autovelox: segnalazione e taratura non richiedono menzione specifica nel verbale (Cass. civ. Sez. II n. 428 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox, la validità del verbale di contestazione non è subordinata alla menzione puntuale e specifica della segnaletica di preavviso, né degli estremi del certificato di taratura periodica dell’apparecchio. L’art. 142, comma 6-bis, cod. strada e l’art. 4 legge n. 168/2002 impongono alla P.A. obblighi inderogabili di segnalazione preventiva, ma la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva che ricade sotto la diretta percezione del sanzionato. Parimenti, le verifiche periodiche di funzionalità e taratura imposte dalla Corte cost. n. 113/2015 non richiedono che il verbale ne rechi l’attestazione. Spetta all’Amministrazione provare gli adempimenti di legge e, in caso di contestazione, produrre la certificazione; solo allora grava sull’opponente la prova contraria del malfunzionamento.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al Giudice di Pace di Torino il verbale con cui la Polizia Municipale gli contestava la violazione dell’art. 142 cod. strada, per aver superato di oltre 40 Km/h, ma entro i 60 Km/h, il limite di 50 Km/h. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso.

La sentenza veniva appellata davanti al Tribunale di Torino, che con la pronuncia n. 1565/2021 rigettava il gravame. Riteneva irrilevante l’assenza di menzione della segnaletica nel verbale; richiamava il principio secondo cui la funzione di avviso è assolta da qualsiasi cartello, fisso o mobile; poneva a carico dell’opponente l’onere di provare l’inidoneità della segnaletica; considerava irrilevante la mancata indicazione nel verbale degli estremi della verifica di funzionalità dell’autovelox, comunque documentata dalla P.A.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, articolato in due censure. Quanto alla mancata indicazione nel verbale della presenza della segnalazione preventiva, il motivo è infondato. L’art. 4 legge n. 168/2002 e l’art. 142, comma 6-bis, cod. strada impongono obblighi inderogabili a garanzia dell’utenza, senza margine di discrezionalità per la P.A. Tuttavia, essendo la validità della sanzione subordinata alla presegnalazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva che ricade nella percezione del verbalizzato.

Non occorre pertanto che il verbale contenga l’avvertimento puntuale circa la presenza del segnale a una data ora e distanza. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’omessa indicazione nel verbale della presegnalazione non lo rende nullo, sempre che l’esistenza della segnaletica sia accertata (Cass. n. 11792 del 2020; Cass. n. 1661 del 2019). L’effettivo adempimento dell’obbligo è verificabile tramite accesso agli atti o in sede di contenzioso, essendo l’onere della prova a carico dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha rispettato tali principi ponendo a carico dell’opponente la prova della concreta inidoneità della segnaletica, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6242 del 1999; Cass. n. 23566 del 2017). La doglianza sull’utilizzo di postazioni fisse e mobili è invece inammissibile per carenza di riferibilità alla ratio decidendi, avendo il Tribunale sottolineato la funzione di avviso assicurata da qualsiasi postazione.

Quanto alla taratura, il quarto motivo è infondato. Dopo la Corte cost. n. 113/2015, tutte le apparecchiature di misurazione devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con l’obbligo di necessaria attestazione nel verbale secondo Cass. n. 1921 del 2019. Il Collegio dà però risposta negativa al quesito se il verbale debba contenere la specifica menzione degli estremi del certificato di taratura, condividendo l’orientamento consolidato (Cass. n. 17574/2021). Tale indicazione non è funzionale alla prova della taratura, che l’Amministrazione fornisce mediante produzione delle certificazioni.

La presunzione di affidabilità del mezzo tecnico consente di non ritenere pregiudicati i diritti di difesa del sanzionato, fermo che le rilevazioni hanno efficacia privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento. La mancata menzione degli estremi del certificato non pregiudica la difesa, potendo il sanzionato contestare l’effettuazione delle verifiche e spostando sull’Amministrazione l’onere di depositare la certificazione. Solo acquisita tale prova, l’opponente deve dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio (Cass. n. 5227/2018; Cass. n. 6579 del 2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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