Notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella: necessaria la prova di ricezione della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 13776 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, trova applicazione l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. Ai fini del perfezionamento della notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Tale principio si applica anche alle notifiche eseguite prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale: la regolarità della notifica è pertanto condizionata alla produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla contribuente, nel 2014, un’intimazione di pagamento relativa a un credito Irpef per l’anno 1982. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo l’invalidità dell’intimazione per omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e l’intervenuta prescrizione del credito. Il giudice di primo grado riteneva regolare la notifica dell’atto presupposto ma dichiarava prescritta la pretesa erariale, annullando l’intimazione. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale, confermata la regolarità della notifica della cartella, riteneva non maturata la prescrizione, in quanto decennale, riformando la decisione e riaffermando la validità dell’intimazione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento, pur in assenza di prova che la raccomandata informativa fosse stata effettivamente ricevuta dalla destinataria. La Corte ha rilevato come, nella specie, il notificatore, dopo un primo tentativo non andato a buon fine e accertata la temporanea assenza della destinataria, avesse inviato la raccomandata informativa, senza però compilare la relata di notifica.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, la notifica della cartella di pagamento deve essere eseguita nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. Il perfezionamento della procedura esige tutti gli adempimenti prescritti dalla norma, ivi incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la mera spedizione.
La Corte ha inoltre precisato che, qualora la notifica sia stata eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c. prima della citata pronuncia della Corte costituzionale, la regolarità della stessa è comunque subordinata alla produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, data l’efficacia retroattiva delle pronunce additive di illegittimità costituzionale. Nella fattispecie, la relata di notifica risultava non compilata e non era stata fornita la prova della ricezione della raccomandata informativa: il motivo è stato pertanto accolto.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente e annullando l’intimazione di pagamento impugnata. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione del credito, è rimasto assorbito. Le spese di lite sono state poste a carico delle resistenti e liquidate per tutti i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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