Definizione agevolata del canone demaniale riduce l’imposta regionale sulle concessioni (Cass. civ. Sez. V n. 25849 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è costituita dal canone concessorio effettivamente versato. Quando il concessionario aderisce alla definizione agevolata di cui all’art. 100 d.l. n. 104/2020, la liquidazione e il pagamento dell’importo ridotto costituiscono rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate, “a ogni effetto”. Ne consegue che l’imposta regionale deve essere commisurata al canone ridotto, poiché il pagamento conserva natura solutoria dell’obbligazione concessoria ed è incassato a titolo di canone. È esclusa la questione di legittimità costituzionale fondata sulla compressione dell’autonomia regionale, in mancanza di dimostrazione dell’impatto sull’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Una società concessionaria di beni demaniali marittimi adibiti a stabilimento balneare riceveva dalla Regione Toscana due avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2016 e 2017, relativi all’imposta regionale sulle concessioni dello Stato, per importi superiori a ventimila e a diciottomila euro. La società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 100 d.l. n. 104/2020 e aveva versato il canone in misura ridotta.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, accogliendo l’appello della contribuente, aveva ritenuto che l’imposta andasse commisurata al canone rideterminato. La Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme di riferimento; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo dell’ente impositore muove dalla tesi secondo cui la base imponibile sarebbe data dall’ammontare originario del canone, restando irrilevante la sua corresponsione in misura ridotta per effetto della definizione agevolata. La Corte ritiene la censura infondata.
Il Collegio muove dalla disciplina regionale: dal 2013, ai sensi dell’art. 1 legge Regione Toscana n. 85/1995, come modificato dalla legge regionale n. 77/2012, l’imposta regionale sulle concessioni statali è commisurata, per le concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione. La questione riguarda dunque l’individuazione della base imponibile e, in particolare, se rilevi la rideterminazione del canone conseguente all’adesione alla procedura di definizione agevolata.
La risposta è affermativa, in continuità con precedenti conformi. La decurtazione del quantum dovuto, ascrivibile all’opzione per la definizione agevolata, non incide sulla natura del pagamento: l’importo ridotto è pur sempre corrisposto e incassato a titolo di canone, con funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione. Ne deriva che la base imponibile va commisurata in percentuale al canone effettivamente versato, anche se ridotto, altrimenti venendo meno l’allineamento tra canone e imposta (Cass. 11550/2023; 11536/2023).
La Corte valorizza poi il chiaro dettato dell’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020: la liquidazione e il pagamento degli importi ridotti costituiscono, “a ogni effetto”, rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. Tale effetto opera anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale, che al canone concessorio si aggancia (Cass. 21594, 21595, 21596, 21597 del 2026). Il giudice di merito ha quindi fatto buon governo dei principi, affermando che la riduzione incide sulla determinazione dell’imposta per le annualità interessate dalla definizione.
Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene non fondata. La Regione non può dolersi dell’effetto di riduzione delle proprie entrate senza aver dato alcuna dimostrazione del presumibile impatto sull’equilibrio di bilancio regionale, né della possibilità di finanziare integralmente le funzioni attribuite (Corte cost. n. 46/2022). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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