ICI, onere di allegazione documentale e decadenza dell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 8928 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’obbligo di dichiarare il possesso degli immobili o di denunciarne le variazioni, previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, non cessa allo scadere del termine fissato con riferimento all’inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione o la denuncia di variazione non sia presentata. Ai fini del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, occorre distinguere l’ipotesi di omesso versamento da quella di omessa dichiarazione: nella seconda il primo dei cinque anni coincide con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, perché il termine di presentazione della dichiarazione scade l’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il ricorrente che denunci la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve inoltre indicare gli elementi fattuali che condizionano l’operatività della norma e allegare gli atti processuali idonei a comprovare le circostanze affermate, con specificazione della sede in cui sono rinvenibili.
Il Fatto
Il Comune notificava a una società un avviso di accertamento ICI per l’annualità 2006, relativo a un’area inserita nel piano regolatore come edificabile ma mai dichiarata ai fini del tributo. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, rigettava l’impugnazione, ritenendo legittimo l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva e corretta la stima del valore dell’area.
La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del divieto di doppia imposizione, la decadenza dal potere impositivo e l’erronea determinazione del valore venale. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973 per mancato annullamento del precedente avviso, la Corte rileva che la censura sollecita un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità e non rispetta il principio di autosufficienza. La ricorrente si limita a richiamare stralci dei propri scritti difensivi e un frammento della sentenza di primo grado, dal quale emerge semmai una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l’annullamento di un avviso già dichiarato ritirato, statuizioni che non confermano la tesi della mancata previa eliminazione del primo atto impositivo.
Sul secondo motivo, la Corte richiama la distinzione tra omesso versamento e omessa dichiarazione ai fini del dies a quo del termine quinquennale di decadenza. Poiché il bene, pur edificabile, non era mai stato dichiarato, non ha pregio l’assunto secondo cui non sussisteva alcun obbligo dichiarativo in assenza di variazioni. L’obbligo permane finché la dichiarazione non sia presentata, con la conseguenza che l’ente impositore non è incorso in alcuna decadenza per il tributo dell’anno 2006.
Sul terzo motivo, concernente l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, i giudici di merito avevano correttamente detratto dal valore di acquisto originario i costi di urbanizzazione primaria e di bonifica e ulteriori importi forfettari. La Corte ribadisce che il ricorrente che denunci violazione di legge non può limitarsi a indicare la norma asseritamente violata, ma deve allegare gli elementi fattuali condizionanti e gli atti processuali, con indicazione della sede in cui sono prodotti, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente si è fermata a meri stralci, precludendo alla Corte la valutazione di concludenza delle censure.
Le contestazioni sul valore, inoltre, si risolvono in una richiesta di riesame nel merito e in un’inammissibile censura motivazionale, ormai preclusa dai limiti fissati dalla novella all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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