Colpa grave medica e imperizia nonostante scelta terapeutica legittima (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 90 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce colpa grave, ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, la condotta del sanitario che, in presenza di una stenosi spinale con sintomatologia dolorosa e deambulatoria, ometta di eseguire una laminectomia decompressiva nel corso dell’intervento di stabilizzazione vertebrale, quando tale omissione renda prevedibile la persistenza della sintomatologia e richieda un successivo intervento di completamento. La riconducibilità della scelta ad un approccio terapeutico conservativo, pur astrattamente legittimo, non esclude l’imperizia quando il quadro clinico del paziente imponeva la decompressione delle strutture nervose. La nuova tipizzazione della colpa grave introdotta dalla l. n. 1/2026 si applica esclusivamente all’attività provvedimentale della pubblica amministrazione e non alle condotte materiali, come l’errore medico. Il potere di riduzione, ex art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, nel testo introdotto dalla l. n. 1/2026, pone a carico del responsabile il danno in misura non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato.
Il Fatto
L’ASST aveva corrisposto ad un paziente un risarcimento per i danni subiti a seguito di un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale, eseguito nel 2009 dal convenuto, all’epoca Primario del Reparto di Ortopedia. Il paziente, affetto da spondilolistesi con stenosi spinale, non aveva avuto remissione della sintomatologia ed era stato sottoposto, a distanza di un anno, ad un nuovo intervento di laminectomia decompressiva. Il Tribunale civile aveva accolto la domanda risarcitoria e l’Azienda aveva provveduto al pagamento. La Procura contabile aveva convenuto in giudizio il sanitario per colpa grave, contestando l’omissione della decompressione in sede di primo intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente affrontato la questione dell’applicabilità della l. n. 1/2026, che ha novellato la nozione di colpa grave di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994. Con interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto la nuova tipizzazione, particolarmente restrittiva, limitata all’attività provvedimentale della pubblica amministrazione, come dimostrato dai riferimenti normativi agli “atti del procedimento” e alle “norme di diritto”. L’opposta interpretazione avrebbe comportato l’improponibilità della gran parte delle azioni di rivalsa per colpa medica, risultato non dichiarato dal legislatore ed estraneo alla ratio della legge, ispirata a vincere la c.d. “paura della firma” dei dipendenti pubblici.
Nel merito, la Corte ha accertato che l’intervento era stato eseguito correttamente ma in modo incompleto: l’omessa laminectomia aveva determinato la persistenza della sintomatologia dolorosa e deambulatoria del paziente. La tesi difensiva, che riconduceva la condotta ad una scelta terapeutica tra la scuola americana (decompressione aggressiva) e la scuola di Lione (stabilizzazione senza decompressione diretta), è stata respinta sulla base dei pareri concordanti del CTU del processo civile e del consulente della Procura, i quali avevano escluso che nel caso concreto fosse stata effettuata anche una decompressione indiretta.
La Corte ha valorizzato il dato clinico: il paziente presentava parestesie diffuse e insufficienza alla stazione eretta, condizione che rendeva necessaria la decompressione. L’errore della difesa, ha osservato la Sezione, consisteva nell’avere qualificato il paziente come privo di deficit motori periferici, circostanza contraddetta documentalmente. L’approccio conservativo è legittimo solo in assenza di problematiche deambulatorie; nel caso di specie, la sintomatologia e la listesi di II grado imponevano la decompressione, la cui omissione rendeva del tutto prevedibile la persistenza dei sintomi. La Corte ha quindi ritenuto dimostrata l’imperizia, senza necessità di disporre la CTU richiesta dalla difesa.
Quanto al danno, la Corte ha escluso che la scelta dell’Azienda di non transigere configurasse un’interruzione del nesso causale, trattandosi di consentita scelta processuale. Anche le spese legali del giudizio civile sono state considerate conseguenza immediata e diretta della condotta del medico. Applicando l’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, la Corte ha posto a carico del convenuto la somma di euro 13.044,07, pari al 30 per cento del danno accertato, non residuando ragioni per un’ulteriore riduzione dell’addebito.
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Nota della Redazione
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