Decadenza da ricongiunzione contributiva per omissione delle trattenute imputabile alla Ragioneria (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 31 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dal beneficio della ricongiunzione contributiva ex art. 2 legge n. 29/1979 non può essere imputata al pensionando che abbia tempestivamente posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico. Quando il versamento delle rate è rimesso non all’iniziativa dell’interessato ma all’attività di un soggetto pubblico — nella specie la Ragioneria Territoriale dello Stato — l’omissione delle trattenute non è ascrivibile alla responsabilità del privato. Non è ipotizzabile in capo al cittadino un onere di controllo continuo dell’operato degli enti pubblici, che devono essere di per sé efficienti ed efficaci. Ne consegue il diritto alla rimessione in termini e alla declaratoria della ricongiunzione, previo pagamento delle rate residue.
Il Fatto
La ricorrente aveva inoltrato all’INPS l’istanza di ricongiunzione dei periodi contributivi, ottenendo il riconoscimento del diritto previo versamento di poco più di duemilasettecento euro, in unica soluzione o in novanta rate mensili. Scelta la rateizzazione, l’INPS aveva autorizzato la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania a operare le relative trattenute sullo stipendio.
La Ragioneria non aveva però dato corso alle ritenute. Solo nel 2024 l’INPS aveva comunicato alla ricorrente la decadenza dal beneficio per mancato pagamento delle rate. La domanda, originariamente proposta davanti al giudice del lavoro, era stata riassunta davanti alla Corte dei conti a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione. L’INPS si era difeso sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto verificare le trattenute in busta paga e attivarsi per il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si concentra sull’imputabilità dell’omissione dei pagamenti mediante trattenuta. I fatti costitutivi non sono contestati: l’INPS ha fondato la propria difesa esclusivamente sulla condotta della ricorrente, ritenuta carente sotto il profilo della diligenza e della buona fede.
La Corte rileva che è pacifico e documentato come la ricorrente abbia scrupolosamente posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico, attendendo che la Ragioneria procedesse alle ritenute mensili. Del mancato adempimento ella non è mai stata resa edotta, se non al momento dell’adozione del provvedimento di decadenza.
Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’attività di versamento. Essendo il concreto pagamento delle somme rimesso non all’iniziativa dell’interessata ma a un soggetto pubblico, l’omissione non può essere ascritta alla responsabilità del privato. La ricorrente non poteva prevedere il momento in cui sarebbero iniziate le trattenute, sicché dopo aver compiuto gli adempimenti necessari non poteva che attendere l’avvio delle ritenute.
La Corte esclude espressamente che sul pensionando gravi un onere di controllo sull’operato della Ragioneria: sia perché l’attività di pagamento non era ancora iniziata, sia perché non è ipotizzabile un onere per il cittadino di controllare in continuazione l’operato degli enti pubblici, che dovrebbero essere di per sé efficienti ed efficaci, anche senza supervisione del privato.
Ne consegue l’accoglimento della domanda, con accertamento del diritto alla ricongiunzione previo pagamento delle rate residue. La soccombenza dell’INPS giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate in mille euro oltre accessori.
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Nota della Redazione
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