Indennizzi pesca poligono militare e difetto di attività professionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 177 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli indennizzi previsti dall’art. 332 del d.lgs. n. 66/2010 a favore delle imprese di pesca operanti nelle aree interessate da esercitazioni militari presuppongono l’esercizio effettivo di un’attività di pesca professionale marittima e la prova del pregiudizio economico derivante dalle limitazioni imposte dall’attività lecita dell’Amministrazione. Il requisito dei 120 giorni di pesca nelle zone interessate va riferito al periodo cui si rapporta l’indennizzo, non alla data di presentazione della domanda. La percezione dei contributi in assenza dei presupposti integra danno erariale per violazione del rapporto di servizio, con condanna dell’armatore all’intero importo, a nulla rilevando che le somme siano state trasferite agli imbarcati. La quantificazione avviene al lordo delle ritenute fiscali.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di un’impresa individuale di pesca e armatore di un’imbarcazione, per sentirlo condannare al pagamento a favore del Ministero della Difesa della somma percepita a titolo di indennizzi per le limitazioni all’attività di pesca nel poligono di Capo Frasca, relativi agli anni dal 2019 al 2021.
L’indagine della Guardia di Finanza, avviata su denuncia di danno erariale, aveva evidenziato l’assenza dei requisiti previsti dal Protocollo d’intesa integrativo del 2016 tra Ministero della Difesa e Regione Sardegna: la mancata iscrizione degli imbarcati ai ruoli previdenziali come dipendenti, l’avvio dell’attività solo nel 2019 e il difetto dei 120 giorni di pesca nel biennio precedente.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione afferma la propria giurisdizione, in continuità con i propri precedenti, qualificando i contributi come risorse destinate al sostegno dell’imprenditoria ittica locale e al mantenimento dei livelli occupazionali. Il percettore è legato all’Erario da un rapporto di servizio funzionalizzato alla conservazione del tessuto produttivo dell’area.
Nel merito la domanda è accolta. La Corte ricostruisce la funzione degli indennizzi: ristorare le imprese private della possibilità di pescare nella zona abituale a causa delle esercitazioni militari. Il beneficio non può spettare a chi, pur formalmente iscritto ai registri, svolga concretamente l’attività in mari diversi da quelli interdetti, né a chi non eserciti una pesca professionale marittima orientata allo sbocco sul mercato.
Il requisito dei 120 giorni di pesca va riferito al periodo cui si rapporta l’indennizzo, non alla data della domanda: l’attività di impresa era iniziata solo nel gennaio 2019 e la licenza di pesca è del successivo ottobre. I conferimenti del pescato, in numero esiguo e per quantità modeste, sono ritenuti incompatibili con l’esercizio professionale dell’attività.
La contestazione relativa all’iscrizione ai ruoli previdenziali risulta superata per il titolare, ma permangono le criticità per gli imbarcati, dichiarati assunti con contratto verbale ai sensi dell’art. 330 cod. navigazione. La Corte ribadisce che destinatario dell’indennizzo è l’armatore, a prescindere dal trasferimento delle somme ai marittimi. La prova per testi è respinta per la sufficienza delle acquisizioni documentali.
Il danno, rideterminato in udienza, è quantificato al lordo delle ritenute fiscali, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Riunite n. 13/QM del 2021, con condanna dell’armatore al risarcimento in favore del Ministero della Difesa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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