Valutazione partecipazioni del consegnatario con criterio patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 185 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal consegnatario di titoli azionari deve essere redatto iscrivendo le partecipazioni in base al criterio della frazione di patrimonio netto, come previsto dal principio contabile applicato di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011. Tale criterio non è derogabile mediante il ricorso al valore nominale dei titoli. Il valore delle partecipazioni, anche in enti e consorzi, deve essere rappresentato nel conto secondo il metodo del patrimonio netto. Sono escluse dal perimetro del conto giudiziale le mere forme associative tra enti, prive di natura azionaria o partecipativa. In caso di iscrizione con criterio difforme, il conto è irregolare e l’agente non può essere discaricato, senza che rilevi l’assenza di danno erariale.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari di un Comune per l’anno 2023, rilevando due profili di criticità. In primo luogo, il valore dei titoli era stato iscritto al valore nominale, con conseguente disallineamento rispetto allo stato patrimoniale dell’Ente, che adottava il criterio del patrimonio netto. In secondo luogo, il conto non includeva alcune partecipazioni in Consigli di Bacino e in una Conferenza di Sindaci, ritenute dal Magistrato rilevanti ai fini della completezza del conto. L’agente contestava le osservazioni, sostenendo che il modello 22 del DPR 194/1996 facesse riferimento alle sole partecipazioni azionarie da indicare al valore nominale, e che le partecipazioni nei Consigli di Bacino non dovessero essere considerate.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il conto irregolare per un profilo assorbente: l’utilizzo del valore nominale per l’iscrizione delle partecipazioni. Richiama il principio contabile applicato di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011, che impone la valutazione delle partecipazioni in società controllate e partecipate secondo il metodo del patrimonio netto. Il Collegio chiarisce che il medesimo criterio deve trovare applicazione anche nella redazione del conto del consegnatario, in quanto il conto deve rappresentare adeguatamente la gestione dei beni in custodia, incluse le variazioni di valore dei titoli. La scelta di un criterio difforme costituisce una violazione di legge che inficia la regolarità del conto, a prescindere dall’esistenza di un danno per l’erario.
A sostegno, la Sezione richiama l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), secondo cui il giudizio sul conto non può limitarsi alla materialità del titolo originario, ma deve riguardare anche le variazioni di valore e gli utili distribuiti. Rammenta che i consegnatari rispondono, ex art. 29, u.c., del R.D. 827/1924, anche delle variazioni dei crediti affidati, con applicabilità agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL. Il patrimonio netto, quale grandezza variabile in ragione del risultato di esercizio, assume un elevato valore informativo, rispecchiando la performance gestionale e la solidità della società partecipata.
In ordine alla mancata inclusione delle partecipazioni nei Consigli di Bacino, la Corte dà continuità all’orientamento già espresso con la sentenza n. 363/2025 della medesima Sezione e ritiene non superata l’irregolarità. Diversamente, la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci, costituita come associazione ai sensi della legislazione regionale e iscritta nel registro delle persone giuridiche, non rientra tra le partecipazioni da iscrivere nel conto giudiziale, trattandosi di mera forma associativa tra enti.
Il Collegio, pertanto, dichiara il conto irregolare e non ammette l’agente a discarico, senza statuizione sulle spese in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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