Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile e a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 532 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del genitore dipendente pubblico, cui non si applichi il d.P.R. n. 1092 del 1973, spetta all’orfano maggiorenne che, alla data del decesso del dante causa, cumuli due requisiti: il riconoscimento dell’inabilità al lavoro, quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e la vivenza a carico del genitore deceduto. L’assenza di uno solo dei requisiti preclude il beneficio. Il requisito sanitario è accertato secondo il disposto dell’art. 8 l. n. 222 del 1984, che ne ha fissato i presupposti. Il giudice può fondare il riconoscimento sull’esito del parere medico-legale disposto d’ufficio, prevalente sulla contraria determinazione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne di un ex dipendente pubblico titolare di pensione, agisce in proprio per ottenere la pensione di reversibilità del genitore deceduto, previa disapplicazione del provvedimento INPS che aveva respinto l’istanza amministrativa. Espone di essere affetta da gravi patologie psichiatriche e di essere stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa sin dal 2009, nonché di aver convissuto con il genitore e di essere stata da lui mantenuta fino al decesso.
Il giudice adito in prima battuta in sede lavoristica ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti. L’INPS si è costituito eccependo la mancanza del requisito sanitario, come accertato dalla Commissione Medica di Verifica, e contestando il requisito della vivenza a carico. La questione arriva alla Corte per l’accertamento del solo requisito sanitario, non essendo gli altri contestati in sede amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939, convertito dalla l. n. 1272 del 1939 e sostituito dall’art. 22 l. n. 903 del 1965, riconosce la pensione ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. L’art. 8 l. n. 222 del 1984 definisce l’inabilità come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre l’art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995 ha esteso ai familiari dei dipendenti pubblici il regime di reversibilità dell’AGO.
Da tale quadro discende che i due requisiti devono coesistere alla data della morte del pensionato: le condizioni sanitarie e quelle economiche. L’assenza anche di uno solo impedisce il riconoscimento del beneficio. Il thema decidendum si concentra pertanto sul solo requisito sanitario, unico motivo del diniego amministrativo.
La Corte ha disposto l’acquisizione di un parere medico-legale del Collegio Medico Legale, sezione speciale, presso la Corte dei Conti di Roma, formulando il quesito sull’inabilità alla data del decesso del genitore. Il Collegio si è espresso per la sussistenza del requisito, ravvisando le patologie psichiatriche dedotte. Il parere è stato reso con la partecipazione dei consulenti di entrambe le parti e previa disamina della documentazione clinica.
La Corte condivide le conclusioni del perito per il rigore logico-scientifico espresso, valorizzando il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% sin dal 2009 e l’evolutività delle patologie riscontrate. Rileva inoltre che il perito di parte resistente non ha formulato osservazioni sul testo preliminare del parere. Il parere d’ufficio assume dunque valore dirimente, prevalendo sull’accertamento della Commissione Medica di Verifica richiamato dall’INPS.
In esito a tale accertamento il ricorso è accolto. La Corte accerta il diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e condanna l’INPS all’erogazione dei ratei maturati. Sugli oneri accessori applica il principio del cumulo parziale tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo l’orientamento già espresso dalle Sezioni Riunite. Le spese seguono la soccombenza e nulla è dovuto per il giudizio pensionistico, stante la sua natura gratuita.
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Nota della Redazione
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