Esenzione IVA al chiropratico anche senza regolamento attuativo (Cass. civ. Sez. V n. 18361 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18), d.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioni di cura rese dal chiropratico non è subordinato all’emanazione del regolamento ministeriale attuativo, né all’istituzione del registro dei dottori in chiropratica o all’attivazione del corso di laurea magistrale. L’esenzione di diretta provenienza unionale, ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, spetta al prestatore che renda una prestazione sanitaria alla persona munito di formazione adeguata, somministrata da istituti riconosciuti dallo Stato, e in possesso delle necessarie qualifiche professionali. Spetta al giudice di merito, nelle more dell’attuazione normativa, accertare la sussistenza di tali requisiti, garantendo il rispetto del principio di neutralità fiscale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2010, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’imposta sulle operazioni che il contribuente aveva considerato esenti in quanto rese nell’esercizio dell’attività di chiropratico, ritenuta rientrante tra le attività sanitarie. La Commissione provinciale tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, escludendo l’esenzione per mancata emanazione del regolamento attuativo e annullando le sanzioni per incertezza normativa.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui l’Agenzia ha replicato con controricorso e ricorso incidentale, quest’ultimo volto a censurare l’annullamento delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rigettato il primo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale. L’Amministrazione aveva comunque attivato l’interlocuzione; il contribuente non aveva chiesto proroga dei termini, né aveva enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa, come richiesto dal principio di Cass., Sez. Un., n. 24823 del 2015. La serietà delle allegazioni avrebbe dovuto incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto, circostanza esclusa in concreto.
Esaminando poi il quinto e il quarto motivo, la Corte ha qualificato come rigetto implicito la mancata pronuncia sulle questioni pregiudiziali sollevate dal ricorrente, desumibile dall’esame nel merito della causa. Le censure andavano proposte come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia.
Il punto centrale è costituito dal secondo motivo, accolto. La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’art. 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 ha riconosciuto l’attività chiropratica tra le attività mediche e istituito il registro dei dottori in chiropratica; l’art. 7 della legge n. 3 del 2018, modificato dal d.l. n. 198 del 2022, ha individuato le professioni di osteopata e chiropratico. Tuttavia, i decreti attuativi sono rimasti incompleti.
In ragione di tale inattuazione, la giurisprudenza aveva a lungo escluso l’esenzione. Il Collegio ha dato continuità al revirement inaugurato da Cass. n. 21108 del 2020 e consolidato da Cass. n. 27549 del 2023, richiamando la giurisprudenza unionale. Secondo Corte di giustizia 27 giugno 2019, in causa C-597/17, l’esenzione non è riservata alle prestazioni effettuate nell’esercizio di una professione regolamentata dallo Stato membro: l’ambito regolamentare è solo uno degli elementi da valutare, potendo essere considerate altre modalità di controllo delle qualifiche professionali.
Da qui la conclusione: non è ragionevole far dipendere l’esenzione, di diretta provenienza unionale, dall’emanazione di un regolamento ministeriale. Nelle more, il controllo dei requisiti per l’esercizio della chiropratica è demandato al giudice di merito, chiamato a valutare le necessarie abilità e qualifiche del soggetto. L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento del terzo motivo e di quello incidentale; la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso e compensazione delle spese, essendo la decisione fondata su un orientamento formatosi successivamente alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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