Esenzione IVA trasporto marittimo di persone e mandato senza rappresentanza (Cass. civ. Sez. V n. 25492 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di trasporto di persone si determina su base oggettiva, restando irrilevante la volontà soggettiva delle parti e la circostanza che il vettore stipuli il contratto con un soggetto diverso dal viaggiatore. Quando il rapporto sia riconducibile al mandato senza rappresentanza, trovano applicazione gli artt. 28 direttiva 2006/112/CE e 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1977, con la conseguenza che, se una delle prestazioni è esente, lo è anche l’altra. L’esenzione e le aliquote agevolate restano escluse quando alle prestazioni di trasporto si accompagnino servizi ulteriori non meramente accessori ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di impresa individuale, impugnava un avviso di accertamento con cui, per il periodo d’imposta 2016, si contestava la deduzione di costi ai fini delle imposte sui redditi e l’applicazione dell’IVA al 22% su operazioni ritenute erroneamente esenti. La pretesa riguardava prestazioni di trasporto marittimo di passeggeri rese in favore di una società e non direttamente dei passeggeri; secondo l’Amministrazione si trattava di prestazioni commerciali, regolate da un contratto che prevedeva espressamente l’IVA.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla pretesa IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Amministrazione, ritenendo irrilevante il profilo soggettivo e sufficiente la riconducibilità oggettiva delle prestazioni alla fattispecie esente. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Amministrazione deduce la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’esenzione presupporrebbe il trasporto reso nei confronti di una collettività indefinita e l’insussistenza di altri rapporti commerciali. Il motivo è infondato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 232/2016, e richiama il punto n. 127 novies della tabella A, parte III, nonché l’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, di interpretazione autentica: le disposizioni richiamate si applicano anche quando le prestazioni siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, purché abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano servizi ulteriori non accessori ex art. 12 d.P.R. n. 633/1972.
La Corte valorizza la dimensione oggettiva dell’operazione, richiamando la giurisprudenza unionale sul punto, e ribadisce che le esenzioni e le agevolazioni restano escluse solo quando alle prestazioni di trasporto si accompagnino altre prestazioni turistico-ricreative non meramente accessorie, secondo il criterio già espresso da Cass. n. 419/2020 e Cass. n. 12599/2014.
Nel caso concreto, la prestazione si esaurisce in un’attività di mero trasporto. Il rapporto tra il vettore e la società committente va ricondotto, ai fini IVA, al mandato senza rappresentanza: si realizza la finzione giuridica di due prestazioni identiche fornite consecutivamente, con inversione del ruolo di prestatore e pagatore. Ne deriva che, qualora sia esente una delle prestazioni, lo è anche l’altra, non potendo trovare applicazione regimi IVA differenti. La Corte richiama, per affinità, i principi elaborati in tema di imprese consorziate e ribaltamento dei costi.
La conclusione è confermata dall’art. 169, lett. v), d.lgs. n. 10/2026, che interpreta l’art. 37, comma 1, lett. q), nel senso che l’esenzione si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di legittimità; non occorre dichiarare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo la ricorrente istituzionalmente esonerata.
Nota della Redazione
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