Esenzione ICI/IMU: esclusa per l’ACI per tassatività dell’elenco di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 (Cass. civ. Sez. 5 n. 12363 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, e i medesimi princípi valgono per l’IMU, l’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 reca un’elencazione di carattere tassativo dei soggetti di diritto pubblico esenti dall’imposta, in quanto chiaramente divisibile in due parti: gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici locali non territoriali. Ne consegue che non può considerarsi esente l’Automobile Club d’Italia, ancorché sia provata la sua natura di ente pubblico non economico, non rientrando tale soggetto nella predetta elencazione. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 è, invece, subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività assistenziali o equiparate) e di un requisito soggettivo (ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), la cui sussistenza, in base ai principi generali, è onere del contribuente dimostrare anche in concreto, non potendo essere desunta solo da documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato.
Il Fatto
L’Automobile Club d’Italia proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso ICI-IMU per gli anni 2009-2013 emesso dal Comune di Genova in relazione ad immobili di sua proprietà, per i quali era stata richiesta l’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso e, su appello dell’ACI, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava la decisione, escludendo il diritto all’esenzione. L’ente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenuti pregiudiziali per ragioni di ordine logico-giuridico. Con il secondo motivo, l’ACI lamentava la violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la CTR ne avesse errato l’interpretazione, negando l’esenzione solo in ragione della sua natura di ente a duplice natura privatistica e pubblicistica. Con il terzo motivo, denunciava l’omessa valutazione del materiale istruttorio comprovante lo svolgimento esclusivo, negli immobili, dei soli compiti istituzionali dell’ente.
Nel disattendere tali censure, la Corte ha chiarito che la norma invocata, nell’indicare gli immobili esentati, effettua una elencazione di soggetti di diritto pubblico che è chiaramente tassativa e divisibile in due categorie: gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici locali non territoriali. Stante il tenore letterale della disposizione e la sua interpretazione topica, l’ACI non può considerarsi esente, anche volendo ritenere provata la sua natura di ente pubblico non economico, in quanto non compare nell’elenco dei soggetti esenti.
Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. L’esenzione prevista da tale norma richiede la compresenza di un requisito oggettivo e di uno soggettivo. La sussistenza del requisito oggettivo, che consiste nello svolgimento esclusivo di attività assistenziali o a queste equiparate, non può essere presunta sulla base della destinazione dichiarata dell’immobile, ma deve essere provata dal contribuente, dimostrando che l’attività non sia svolta in concreto con le modalità di un’attività commerciale (cfr. Cass. n. 7415/2019). Nel caso di specie, l’ente non aveva assolto a tale onere, non avendo indicato lo svolgimento esclusivo di alcuna delle attività specificamente previste dalla norma.
Infine, il quarto motivo, relativo all’efficacia di giudicato esterno della sentenza della CTR della Liguria n. 424/2018 che aveva affermato la natura di ente pubblico non economico dell’ACI, è stato ritenuto irrilevante. La Corte ha concluso che, alla luce delle considerazioni svolte sull’elencazione tassativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), la questione della natura dell’ente non è decisiva. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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