Cessazione materia contendere e carenza interesse nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 25507 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il deposito di un’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in assenza di una rituale rinuncia al ricorso e restando ignoto il tenore dell’allegata transazione, non determina l’estinzione del processo, ma comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse. Il ricorso incidentale, invece, deve essere dichiarato estinto per rituale rinuncia, con esclusione della condanna alle spese in caso di prospettata definizione stragiudiziale delle reciproche pretese. Il motivo che censura la statuizione sulle spese è inammissibile per carenza di specificità quando si limiti al mero richiamo alle difese dei gradi di merito, senza riprodurne adeguatamente le parti salienti. La decisione non è di integrale rigetto dell’impugnazione, di improcedibilità o di originaria inammissibilità: ciò esclude l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Fatto

Una società ha impugnato con sette motivi di ricorso la sentenza di una Corte d’appello, n. 794/2023. All’impugnazione hanno resistito, con separati controricorsi, alcuni eredi e due ulteriori soggetti; una compagnia assicurativa ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, mentre altri soggetti sono rimasti intimati.

Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata in atti un’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti principali e taluni controricorrenti, insieme alla rinuncia al ricorso incidentale da parte della compagnia assicurativa. La rinuncia trova ragione nell’avvenuta correzione, da parte della Corte d’appello con ordinanza depositata in atti, dell’errore materiale alla cui emenda era volto il ricorso della compagnia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che non è necessario riportare specificamente i singoli motivi d’impugnazione, salvo il settimo motivo del ricorso principale, che riguarda le spese di lite riconosciute a due dei controricorrenti.

Quanto alla vicenda sopravvenuta, la Corte rileva un difetto di ritualità della rinuncia: essendo rimasto ignoto il tenore dell’allegata transazione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse tra le parti che hanno depositato l’istanza. Il ricorso incidentale della compagnia è invece dichiarato estinto per rituale rinuncia.

Con riferimento alla posizione dei due soggetti che non hanno aderito alla rinuncia, il settimo motivo del ricorso principale censura la condanna alle spese per violazione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., deducendo che nei loro confronti nessuna domanda era stata avanzata in appello né in primo grado.

Il motivo è giudicato inammissibile per carenza di specificità. La Corte osserva che i due soggetti erano stati chiamati in giudizio ed erano risultati esenti da responsabilità; il ricorso non contiene però adeguati elementi circa le difese spiegate in appello, poiché il mero richiamo alle difese, senza la puntuale riproduzione delle parti salienti, è insufficiente a escludere la condanna alle spese di lite della fase d’appello in favore dei medesimi.

Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale anche nei confronti di questi ultimi, con soccombenza della ricorrente, condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari. Quanto al ricorso dichiarato estinto, la prospettata e non negata definizione stragiudiziale consente di non provvedere sulle relative spese. Infine, poiché l’esito non è di integrale rigetto dell’impugnazione, di improcedibilità o di originaria inammissibilità, la Corte esclude di dover dare atto dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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