Imposta sostitutiva sul leasing finanziario non interferisce con agevolazione per piani di recupero (Cass. civ. Sez. 5 n. 21011 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, prevista dall’art. 1, comma 16, della legge n. 220/2010 per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, colpisce il contratto di leasing e non il precedente atto di acquisto dell’immobile da parte del concedente. L’agevolazione di cui all’art. 5 della legge n. 168/1982, che assicura imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero, riguarda esclusivamente il negozio traslativo antecedente. I due regimi fiscali hanno diverso campo di applicazione, che ne esclude l’interferenza, restando irrilevante la circostanza che l’acquisto agevolato abbia formato oggetto di locazione finanziaria.
Il Fatto
La società, dopo aver acquistato un immobile nel 2007 con l’agevolazione prevista dall’art. 5 della legge n. 168/1982, corrispondendo le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, lo concedeva in locazione finanziaria a un soggetto utilizzatore. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di liquidazione per l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1, comma 16, della legge n. 220/2010, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, in relazione al contratto di leasing in corso di esecuzione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che l’agevolazione, una volta riconosciuta sull’acquisto, non potesse venir meno per effetto della successiva introduzione dell’imposta sostitutiva. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, sostenendo che il diritto all’agevolazione si fosse stabilizzato e che l’atto di acquisto fosse stato assoggettato ab origine alle imposte in misura fissa. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1, comma 16, della legge n. 220/2010. I giudici di legittimità hanno osservato che le due disposizioni in gioco operano su piani diversi: la prima riguarda i trasferimenti di immobili nell’ambito dei piani di recupero, la seconda i contratti di locazione finanziaria in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011.
Il negozio traslativo antecedente resta disciplinato dalle agevolazioni di cui beneficia, mentre il successivo contratto di leasing, ontologicamente distinto — sia sul piano strutturale che funzionale dalla compravendita — rimane soggetto all’imposta sostitutiva, che la norma introduce in deroga al principio di irretroattività di cui all’art. 3 della legge n. 212/2000.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui la norma agevolativa si riferisce agli atti traslativi della proprietà, mentre l’imposta sostitutiva regolamenta il contratto di locazione finanziaria, figura negoziale non assimilabile alla compravendita, con la conseguenza che non sussistono limitazioni per gli immobili il cui acquisto originario abbia beneficiato di agevolazioni fiscali, né per quelli oggetto di costruzione.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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