Prova dell’esenzione TARI per imballaggi terziari: non basta la natura dell’attività (Cass. civ. Sez. V n. 19620 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, l’esenzione o la riduzione della superficie tassabile per produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non opera automaticamente. Il contribuente che invoca il beneficio deve provare la natura dei rifiuti prodotti, l’individuazione delle specifiche superfici che li generano e l’effettivo smaltimento in proprio tramite operatori autorizzati. Non è sufficiente dedurre la natura dell’attività svolta né la sola indicazione delle superfici nella denuncia. Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su annualità diverse non è preclusivo quando l’accertamento investe elementi fattuali mutevoli nel tempo, quali la tipologia dei rifiuti e l’esito dell’attività probatoria.

Il Fatto

Un Comune notificava a una società operante nella logistica integrata una cartella di pagamento per la TARI relativa all’anno 2017, con riguardo a uffici e magazzini siti nel territorio comunale. La società impugnava l’atto, eccependo che nei locali si producevano prevalentemente imballaggi terziari, non assimilabili agli urbani, con conseguente esenzione dal tributo.

La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della prima decisione, accoglieva l’appello della società e annullava la cartella, ritenendo dovuta la sola quota fissa. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione del giudicato esterno e il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il Comune deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che due giudicati esterni, tra cui Cass. n. 10029/22, avevano già accertato la debenza del tributo per annualità precedenti. La Corte respinge il motivo: i giudicati evocati riguardavano annualità diverse (2009-2010 e 2012-2013) da quella in esame.

Richiamando il consolidato orientamento originato da Cass. SSUU n. 13916/06, la Corte ribadisce che l’efficacia espansiva del giudicato esterno investe anche annualità diverse solo se l’accertamento concerne elementi stabili o tendenzialmente permanenti. Nel caso di specie, oggetto del giudizio è la tipologia dei rifiuti prodotti e l’esito dell’attività dimostrativa: elementi di per sé mutevoli, che non giustificano alcuna preclusione. La Corte richiama anche Cass. n. 8754/23 e Cass. n. 4920/2023, sottolineando la non vincolatività dell’interpretazione applicativa della legge.

Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Comune censurava la violazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte li accoglie. Pur spettando all’Amministrazione la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione o dell’esenzione, trattandosi di eccezione alla regola generale dell’imponibilità.

La Corte precisa che la causa di esclusione non scaturisce automaticamente, ma va provata con riguardo alla natura dei rifiuti, alle specifiche superfici che li generano e all’effettivo autosmaltimento tramite operatori autorizzati. La disponibilità dell’area produttrice determina una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo con prova contraria.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva desunto la produzione di imballaggi terziari non da un accertamento probatorio mirato, ma da una presunzione fondata sulla natura dell’attività di logistica e sulla sola indicazione delle superfici in denuncia. Tale approccio è incongruente con i criteri consolidati, ribaditi da Cass. n. 13455/24. Ne segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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