Fotocopia dell’avviso di ricevimento disconosciuta: non serve la querela di falso (Cass. civ. Sez. 5 n. 12443 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fotocopia dell’avviso di ricevimento di un piego raccomandato, ove ritualmente e tempestivamente disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. Di conseguenza, la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta. Il principio vale anche nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. L’avviso di ricevimento, quando prodotto in originale, conserva natura di atto pubblico e la sua contestazione richiede la querela di falso; l’efficacia probatoria piena è invece esclusa per la copia semplice non autenticata, che sia stata formalmente e specificamente disconosciuta.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a cartelle emesse per Irpef, Irap e Iva, disconoscendo formalmente, nella prima difesa utile, le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali l’agente della riscossione aveva notificato le cartelle presupposte. Gli avvisi erano stati prodotti in giudizio soltanto in copia fotostatica, non in originale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione, ritenendo che la contestazione della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, avendo tale atto natura di atto pubblico, imponesse alla contribuente l’onere di proporre querela di falso, pur essendo stata prodotta la sola copia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 2712, 2719 e 2700 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., enunciando il principio per cui la fotocopia dell’avviso di ricevimento, ritualmente disconosciuta, non può essere equiparata all’originale e non richiede, per essere contestata, la proposizione della querela di falso.
Il ragionamento muove dalla regola dell’art. 2719 c.c., secondo cui le copie fotografiche e fotostatiche hanno la stessa efficacia degli originali solo se la conformità è attestata da pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento, per essere efficace, deve essere formale, specifico e tempestivo, secondo la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. La stessa disciplina si applica alle copie degli atti pubblici: la copia di un atto pubblico non disconosciuta produce gli effetti dell’originale, ma, una volta disconosciuta, l’onere di provarne la conformità grava sulla parte che l’ha prodotta, tenuta a depositare l’originale.
Quanto all’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, la Corte ne ribadisce la natura di atto pubblico: esso prova fino a querela di falso la consegna del plico, la data e l’identità del consegnatario. Tale efficacia, tuttavia, presuppone che sia prodotto l’originale. Quando l’agente della riscossione allega soltanto la fotocopia dell’avviso e la parte ne disconosce formalmente la sottoscrizione, la copia non disconosciuta perde ogni efficacia rappresentativa e la controparte, per avvalersene, deve proporre istanza di verificazione o comunque produrre l’originale. In mancanza, il giudice è precluso dall’utilizzare il documento ai fini della decisione.
La sentenza impugnata aveva erroneamente applicato il precedente di cui all’Ordinanza n. 30318 del 2019, che riguardava l’ipotesi della copia non disconosciuta. Nel caso di specie, invece, la contribuente aveva tempestivamente disconosciuto le firme e l’amministrazione non aveva chiesto la verificazione né depositato gli originali. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la ritualità e tempestività del disconoscimento e, se del caso, procedere alla verificazione. Non avendolo fatto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
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Nota della Redazione
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