Fumus commissi delicti precluso dopo il decreto che dispone il giudizio (Cass. pen. Sez. III n. 28997 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha effetto devolutivo e attribuisce piena cognizione al giudice del gravame, che può porre rimedio sia all’insufficienza sia alla mancanza della motivazione. Tuttavia, la valutazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti è preclusa al tribunale del riesame quando sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio: la consistenza dell’ipotesi accusatoria che legittima il mantenimento del sequestro è già contenuta nella scelta del rinvio a giudizio, che ne preclude la successiva contestazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l’appello proposto da un ricorrente, in proprio e quale rappresentante legale di una società, avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca di un sequestro preventivo disposto in relazione a reati fiscali.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto il difetto assoluto di motivazione in ordine alla richiesta di revoca integrale del sequestro, non essendo state valutate le doglianze sugli elementi nuovi concernenti il fumus; con il secondo ha lamentato l’omessa motivazione sulla richiesta di revoca parziale per sproporzione rispetto alle ipotesi contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato. Il giudice del riesame aveva correttamente premuto che, in tema di misure cautelari reali, l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. è caratterizzato da effetto devolutivo e attribuisce piena cognizione al giudice del gravame, abilitato a rimediare tanto all’insufficienza quanto alla mancanza della motivazione, come affermato dal precedente Sez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Rv. 287140.
Su questa base, la Corte ha condiviso la conclusione secondo cui la richiesta di valutazione sulla sussistenza del fumus dei reati contestati è preclusa al tribunale del riesame qualora sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio. Quando il giudice dell’udienza preliminare dispone il rinvio a giudizio, la sussistenza del fumus che legittima il mantenimento del sequestro e ne preclude la successiva contestazione è già contenuta nella valutazione circa la consistenza dell’ipotesi accusatoria posta a base di quel decreto.
La Corte ha quindi ritenuto che la motivazione del giudice a quo fosse conforme a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e che la valutazione sul fumus commissi delicti fosse legittimamente preclusa. Il ragionamento valorizza la funzione del decreto che dispone il giudizio quale momento di cristallizzazione della valutazione accusatoria, con conseguente impossibilità di rimettere in discussione, in sede cautelare, il quadro indiziario già vagliato dal giudice dell’udienza preliminare.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa motivazione sulla richiesta di revoca parziale per sproporzione, il ricorso è stato complessivamente dichiarato inammissibile, in coerenza con le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale.
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Nota della Redazione
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