Bancarotta: prescrizione esclusa dalle sospensioni anche se i motivi non sono inammissibili (Cass. pen. Sez. V n. 37841 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto che i motivi di ricorso non siano inammissibili non comporta di per sé il decorso del termine di prescrizione del reato. Ai fini del relativo computo occorre muovere dalla data di commissione del fatto e sommare al termine ordinario tutti i periodi di sospensione verificatisi nel corso del procedimento, sicché la maturazione della prescrizione va collocata al termine di tale somma. In tema di bancarotta fraudolenta, la valutazione degli indizi e l’apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione sia adeguata e doppiamente conforme. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è parimenti riservato al giudice di merito e non richiede l’analitica esposizione dei criteri adoperati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 06/03/2025, ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle conformi decisioni di merito, l’imputato, nella veste di amministratore di fatto della società, avrebbe distratto la somma complessiva di euro 143.782,50, ricevuta in pagamento di alcune fatture, e avrebbe tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di impugnazione incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, oltre che sull’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno e sulla mancata prevalenza dell’attenuante sulla aggravante.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla bancarotta distrattiva, e lo ritiene non fondato. I giudici di merito, pur in assenza della prova del pagamento delle somme, hanno fondato il proprio ragionamento su una serie di indizi gravi, precisi e convergenti: la conferma, da parte dello stesso imputato, che i pagamenti con i clienti erano talora regolati in contanti o mediante girata di assegni; la quietanza di una fattura, giustificata in modo diverso nei due gradi di merito; l’emissione delle note di credito oltre un anno dopo le fatture; la mancata richiesta formale di restituzione della merce o di pagamento delle somme insolute; il conferimento del ruolo di amministratore a un soggetto affetto da grave deficit cognitivo.

Decisiva è, per la Corte, la circostanza che dai mastrini della contabilità sociale le fatture risultassero pagate, circostanza con la quale la difesa non si è mai confrontata. Le censure sull’inattendibilità dei testimoni, quindi, mirano a ottenere una rinnovata valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Sul punto richiama Sez. U n. 6402 del 30/04/1997.

Il secondo motivo, incentrato sulla bancarotta documentale, è respinto perché isolato da una sola delle dichiarazioni del curatore, dal quale emerge invece una situazione anomala della contabilità, per l’emissione delle note di credito e per le interrelazioni di attività e fatturazione tra le società, che avevano reso difficoltosa la ricostruzione.

Il terzo motivo, sulla circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, è dichiarato inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione che ha escluso il riconoscimento in ragione dell’apprezzabile entità della sottrazione. Il quarto motivo è del pari inammissibile, ribadendo la Corte che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e insindacabile ove congruamente motivato, come nella specie, anche con riguardo alla condotta processuale, richiamando Sez. V n. 33114 del 08/10/2020.

La Corte affronta infine la prescrizione. Il fatto che i primi due motivi non siano inammissibili non implica il decorso del termine: il delitto, commesso con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, il 6 luglio 2011, ha un termine massimo di dodici anni e sei mesi, scaduto il 6 gennaio 2024, al quale vanno aggiunti complessivi 689 giorni di sospensione per varie causali. La prescrizione matura pertanto solo il 7 dicembre 2025. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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