Esercizio abusivo di parcheggiatore e inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. VII n. 34596 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce chi esercita senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine; la ricezione di una somma di denaro non è elemento costitutivo della fattispecie, essendo sufficiente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’esercizio dell’attività non autorizzata. La manifesta infondatezza dei motivi, per la loro assoluta genericità e assertività, comporta l’inammissibilità del ricorso, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., è esclusa quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, valutati complessivamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992. L’esponente ha articolato quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La questione giunge davanti alla Corte Suprema per la verifica della legittimità del provvedimento di secondo grado e della correttezza del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i motivi sono manifestamente infondati, perché privi di specificità e del tutto assertivi. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limita a reiterare censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello, lamentando in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. Sul punto richiama Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. 6, n. 20377 dell’11.03.2009.
Quanto alla responsabilità, la Corte osserva che la sentenza di appello appare logica, congrua e corretta in diritto. La condotta tipica emerge dai risultati dell’istruttoria dibattimentale: il ricorrente forniva agli automobilisti indicazioni per parcheggiare. La ricezione di denaro non è elemento costitutivo, essendo sufficiente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’esercizio dell’attività non autorizzata. La definitività della precedente contestazione risulta documentata dal verbale in atti, non opposto né oblato.
Sul terzo motivo, il reato non era prescritto all’atto della sentenza impugnata né lo è oggi. Commesso nel novembre 2019, esso ricade sotto la previsione della c.d. Riforma Orlando, che per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2019 prevede termini di sospensione, come chiarito da Sez. U, n. 20989 del 12.12.2024, dep. 2025, Polichetti. La Corte ribadisce che l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., richiamando Sez. U, n. 12602 del 17.12.2015, dep. 2016, Ricci e Sez. U, n. 19601 del 28.02.2008, Niccoli.
Quanto al diniego della causa di non punibilità, la Corte ricorda che l’art. 131-bis cod. pen. è condizionato alla non abitualità del comportamento illecito, previsione ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, ord. n. 279 del 2017. Il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente, secondo Sez. 6, n. 6551 del 09.01.2020, Kostandin Anci. La Corte territoriale ha operato buon governo del principio, verificando i caratteri comuni dei reati.
Infine, sulla dosimetria, la Corte osserva che una specifica motivazione sui criteri di determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, restando insindacabile la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo, come avvenuto nel caso di specie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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