Patrocinio a spese dello Stato: dolo generico e inammissibilità dei motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 34590 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, salva l’ipotesi del dolo eventuale. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è condizionata alla non abitualità del comportamento illecito e non può applicarsi quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, valutati complessivamente. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione dia conto, anche per richiamo, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale locale il 26 ottobre 2022 per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 483 cod. pen. L’imputato ricorre per cassazione con quattro motivi: vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, per avere la Corte territoriale addossato alla difesa l’onere della prova della buona fede; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; eccessività della pena rispetto alla cornice edittale dell’art. 483 cod. pen.; mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi, anziché confrontarsi con la motivazione impugnata, ne reiterano profili già vagliati e disattesi. Sul primo motivo, il Collegio rileva che la sentenza ha correttamente applicato il principio per cui le false indicazioni rilevano a prescindere dall’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali e richiedono un dolo generico rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per mero difetto di controllo.

La Corte territoriale ha desunto la volontà cosciente dell’imputato da elementi concreti: il reddito da dichiarare era quello dell’anno precedente alla domanda, chiaramente indicato nel modulo, mentre il periodo asseritamente considerato era ancora in corso e privo di dato reddituale disponibile. La circostanza che l’istanza fosse stata materialmente redatta dal difensore rende inverosimile il fraintendimento.

Sulla particolare tenuità del fatto, la motivazione valorizza tre precedenti condanne definitive per reati della stessa indole, riconducibili a fattispecie di falso, idonei a escludere il requisito della non abitualità. Il Collegio richiama il principio secondo cui il presupposto ostativo dell’abitualità ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente. Il fatto va valutato nella sua dimensione plurima, perdendo rilevanza l’eventuale tenuità dei singoli segmenti.

Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è motivato dal curriculum criminale dell’appellante, dalla mancanza di segni di resipiscenza e dall’irrilevanza della collaborazione processuale. Il giudice del merito può limitarsi a considerare l’elemento dell’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente, senza esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.

Infine, l’asserita eccessività della pena è censurata con argomentazioni eccentriche: la fattispecie speciale dell’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 si differenzia dall’art. 483 cod. pen. per struttura e ratio incriminatrice, e una motivazione analitica sulla dosimetria si richiede solo se la sanzione è prossima al massimo edittale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a tremila euro di sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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