Trattenimento della corrispondenza e contenuto criptico: basta il ragionevole dubbio (Cass. pen. Sez. 1 n. 16203 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo del giudice di legittimità sul provvedimento di trattenimento della corrispondenza del detenuto è esteso ai vizi della motivazione, che devono essere ricondotti alle patologie in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, ovvero quando le linee argomentative non consentano di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 18-ter ord. pen.. Per disporre il trattenimento non è necessario che la veicolazione di un contenuto criptico avvenga con certezza, essendo sufficiente che si possa ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. La natura criptica del messaggio, comprensibile soltanto ai diretti interessati, costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare il trattenimento per esigenze di prevenzione dei reati o di sicurezza.
Il Fatto
Con provvedimento del 30 luglio 2025, il magistrato di sorveglianza disponeva il trattenimento di una lettera ricevuta da un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen..
Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo, rilevando che il contenuto della missiva, che includeva anche la fotografia di un’autovettura, era suscettibile di veicolare un messaggio comprensibile soltanto agli interlocutori. Avverso detta ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la difesa aveva sanato in sede di reclamo gli aspetti di cripticità, mostrando la fotografia dell’autovettura completa della targa e dimostrando che la stessa era intestata al figlio, e che il provvedimento non aveva indicato il nesso tra lo scritto e le esigenze di cui all’art. 18-ter ord. pen..
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato principio per cui il sindacato di legittimità in materia di trattenimento della corrispondenza non si limita alla sola inosservanza della legge penitenziaria ma investe anche i vizi della motivazione, con particolare riferimento ai requisiti di coerenza, completezza e logicità del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 43522 del 2014, Gionta; Sez. 1, n. 17799 del 2008, Lioce).
La Corte ha evidenziato come la motivazione del Tribunale di sorveglianza sia coerente con la norma attributiva del potere di trattenimento che richiede “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto”. L’esistenza di elementi concreti che portino a ritenere che il messaggio veicolato sia comprensibile soltanto ai diretti interessati rappresenta un presupposto per il trattenimento, come già affermato in precedenti conformi (Sez. 1, n. 14870 del 2020, Guarino; Sez. 1, n. 12531 del 2026, Tizzano).
Quanto alla dedotta sanatoria degli aspetti criptici operata dalla difesa in sede di reclamo, la Corte ha precisato che per il trattenimento non è richiesta la certezza della veicolazione di un contenuto criptico, ma è sufficiente il ragionevole dubbio che il contenuto effettivo della missiva sia diverso da quello apparente (Sez. 1, n. 9689 del 2014, Virga; Sez. 1, n. 4441 del 2014, Attanasio). Un messaggio non comprensibile a un estraneo ma decifrabile soltanto dal detenuto, per definizione, cela il suo vero significato e non è inoltabile a chi è sottoposto al regime detentivo differenziato, cui sono preclusi finanche i colloqui con i familiari non videoregistrati ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, ord. pen..
Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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