Ricorso cassazione generico e manifestamente infondato su ricettazione e danno morale (Cass. pen. Sez. II n. 11917 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che censuri la motivazione della sentenza di appello senza confrontarsi con il complesso degli elementi probatori posti a fondamento del convincimento del giudice. In tema di ricettazione, la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene, desunta dal compendio delle dichiarazioni della persona offesa, delle riscontrate ammissioni del correo e degli accertamenti delle forze dell’ordine, esclude ogni più benevola qualificazione del fatto come incauto acquisto. Quanto al risarcimento del danno, la liquidazione del danno morale, attesa la sua natura, avviene in via equitativa e l’obbligo motivazionale è assolto mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico seguito, senza necessità di analitici calcoli dell’ammontare.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Venezia del 13 novembre 2018, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di ricettazione perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili previa riduzione del risarcimento del danno a diecimila euro. Il reato aveva ad oggetto la ricezione, in concorso con altro soggetto, di un macchinario del valore di ottantatremila euro proveniente da furto.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso ogni profilo di responsabilità civile, avendo attribuito credibilità alle dichiarazioni della persona offesa e non valutando le deposizioni a discarico. Con il secondo motivo ha censurato la quantificazione del risarcimento del danno accordato alla parte civile, per mera addizione di danno patrimoniale e danno morale senza indicazione di criteri.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il ricorrente censura il percorso motivazionale della Corte di appello senza tenere conto di circostanze decisive: le dichiarazioni della vittima erano state riscontrate dalle deposizioni di un testimone e dalle dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie del correo, oltre che dalla percezione visiva delle forze dell’ordine.
L’insieme di questi elementi, che il ricorso offusca, rende ragione del convincimento della Corte in ordine alla compromissione del ricorrente nel fatto, con piena consapevolezza della provenienza illecita del bene. Tale stato soggettivo doloso ha consentito di escludere ogni più benevola qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato in termini di ricettazione, escludendo la fattispecie dell’incauto acquisto.
La sentenza impugnata si è fatta carico di confutare anche le argomentazioni difensive e il portato testimoniale a discarico, la cui valenza non significativa è stata rapportata all’insieme delle prove favorevoli all’accusa, sulle quali il ricorso sorvola.
Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha offerto una valutazione del danno patrimoniale indicandone il criterio di riferimento, costituito dall’interruzione delle lavorazioni che la vittima stava effettuando con il macchinario sottrattole. In ordine alla quota di danno morale, la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione avviene in via equitativa e l’obbligo motivazionale è assolto mediante l’indicazione dei fatti materiali e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli (Sez. 1, n. 44477 del 2024; Sez. 6, n. 48086 del 2018).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa.
Nota della Redazione
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