Esigenze cautelari attuali e fattore tempo nel riesame della misura (Cass. pen. Sez. VI n. 2085 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, esige che il pericolo di reiterazione del reato sia non solo concreto ma anche attuale. Non basta ritenere altamente probabile che l’indagato torni a delinquere: occorre prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per commettere ulteriori delitti della stessa specie. Il fattore tempo, quando l’arco temporale è rilevante, può costituire elemento distonico rispetto all’attualità del pericolo, ove non siano state poste in essere condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. La motivazione che valorizzi il solo decorso del tempo ai fini della scelta della misura, senza una specifica valutazione sull’attualità, è carente.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, aveva annullato l’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari limitatamente a un capo di imputazione per lesioni aggravate in concorso, aveva riqualificato i fatti associativi e il reato-fine in materia di stupefacenti e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del diritto di difesa per mancata indicazione della data di costituzione dell’associazione e il difetto di motivazione sugli indizi, e con il secondo motivo l’assenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, essendo i reati risalenti al 2019 e non risultando condotte sintomatiche di perdurante pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che i motivi nuovi depositati all’udienza camerale sono stati effettivamente esaminati dal Tribunale, che li ha disattesi con motivazione logica. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., là dove prescrive che l’ordinanza cautelare contenga la descrizione sommaria del fatto, richiede un’indicazione sintetica e schematica, senza specificazione di elementi di dettaglio. L’indicazione della data di inizio della consumazione non è elemento indispensabile, tanto più per un reato permanente, che copre un lungo arco di tempo (richiamata Sez. 2, n. 2750 del 16/04/1997, Rv. 207834).

La censura sulla partecipazione all’associazione è inammissibile, perché generica e non confrontata con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata. Questa richiama gli esiti di una complessa attività di indagine, da cui emergono gravi indizi sull’esistenza del sodalizio e sul contributo del ricorrente: le conversazioni captate menzionano stupefacenti, qualità, quantità e prezzi, oltre a fonti di rifornimento e a una coltivazione di canapa in serre e terreni, con essiccazione e confezionamento in un capannone. In quel contesto la polizia giudiziaria ha rinvenuto arbusti di canapa e marijuana già essiccata; dopo l’arresto di un coindagato il ricorrente si è attivato, su incarico del padre, per trasportare e trasferire la sostanza.

Quanto alle armi, dai dialoghi captati emerge l’incarico ricevuto di ritirare proiettili; fermato dalla polizia giudiziaria, il ricorrente è stato trovato in possesso di sei proiettili, per i quali è stato iscritto un separato procedimento conclusosi con decreto penale di condanna. Avvertito il padre del rischio di estensione della perquisizione, questi incaricò una congiunta di far sparire la marijuana detenuta; poiché tutti erano intercettati, fu individuato il luogo dove lo stupefacente era stato gettato e ivi rinvenuto.

Il secondo motivo è invece fondato. Il Tribunale non ha dato risposta adeguata sulla attualità delle esigenze cautelari. La Corte ribadisce che l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esige un pericolo concreto e attuale, non essendo più sufficiente l’alta probabilità di recidiva al presentarsi dell’occasione (richiamata Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, Catalfamo, Rv. 286182). L’ordinanza, dopo aver escluso la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha fondato il pericolo sulla inclinazione a delinquere del ricorrente, valorizzando il tempo decorso solo per scegliere la misura. Ma il fattore tempo, se rilevante, può essere distonico rispetto all’attualità del pericolo, in assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. Poiché nessuna valutazione è stata svolta sul punto, l’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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