Trust simulatorio e sequestro penale delle quote per equivalente (Cass. pen. Sez. V n. 31061 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mero conferimento di un bene in trust non è circostanza idonea ad impedire il sequestro penale di quel bene quando sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che il trust sia stato costituito a fini meramente simulatori. Ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio. La dimostrazione della natura simulata del trust spetta al Pubblico ministero, mentre al terzo intestatario resta preclusa la contestazione del quantum sequestrabile, confinata la sua legittimazione alla sola fittizietà dell’intestazione e alla riferibilità del bene all’autore del fatto. Nel giudizio di legittimità sul provvedimento del Tribunale del riesame il sindacato sulla motivazione è circoscritto al vizio di violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., restando esclusi l’illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 03.02.2026, ha respinto l’appello proposto dal difensore e procuratore speciale di una società con sede a Londra, terza intestataria di quote di due società italiane sottoposte a sequestro per equivalente. Le quote erano ritenute nella disponibilità effettiva dell’indagato, destinatario di un’addebito provvisorio ex art. 2635 cod. civ., e identificate come il profitto confiscabile e quindi sequestrabile ex art. 2641 cod. civ.

La titolarità formale delle quote apparteneva alla società ricorrente, controllata da un’altra società appartenente a un trust, il cui beneficiario discrezionale era l’indagato. Il Tribunale ha ricostruito l’assetto societario e quello del trust, ravvisando la disponibilità effettiva delle due società in capo all’indagato oltre l’apparenza formale, e ha ritenuto assorbente tale conclusione, reputando invece priva di interesse la doglianza sulla quantificazione del profitto. Avverso l’ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il sindacato sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano solo i vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o apparente. Esulano invece dal novero dei vizi deducibili l’illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo.

Nel caso di specie una motivazione vi è e non è apparente: il Collegio della cautela ha enumerato e collegato logicamente molteplici aspetti che depongono per la riferibilità effettiva delle due società, al di là dell’apparenza formale, all’indagato piuttosto che alla ricorrente e al trust. La censura, pertanto, sconfina in un scrutinio di fatto estraneo all’ambito valutativo della Corte ed è aspecifica quando contesta la capacità segregante del trust, trascurando il complesso indiziario valorizzato dal Tribunale.

La Corte affronta poi il tema, ripetutamente esaminato, dell’inefficacia segregante del trust rispetto alle ragioni statuali del sequestro. Il principio consolidato è che il mero conferimento di un bene in trust non impedisce il sequestro penale là dove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere il trust costituito a fini simulatori. Richiamando la sentenza Sez. 3 n. 9229 del 30.06.2015, dep. 2016, Carmine, si osserva che caratteristica fondamentale del trust è il trasferimento di beni a un terzo, con posizione segregata indifferente alle vicende del disponente e del trustee. Presupposto coessenziale è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito: ove la perdita del controllo sia solo apparente, il trust è nullo e non produce l’effetto segregativo. La dimostrazione della natura simulata spetta al Pubblico ministero.

Il secondo motivo, concernente la ritenuta carenza di interesse della società a contestare il quantum sequestrabile, mutua le ragioni di inammissibilità dal primo, giacché insiste sul medesimo tema dell’esclusiva titolarità dei beni in capo al trust. Il terzo motivo, che contesta la confiscabilità della somma individuata come profitto, è inammissibile per aspecificità, superando la ratio decidendi del provvedimento: il Tribunale non ha individuato il profitto, ma si è arrestato prima, negando l’interesse del terzo a contestare un presupposto del sequestro per equivalente. All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2641 c.c.

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