Dichiarazione di prescrizione e ricalcolo del trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 666 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’occultamento delle scritture contabili integra un reato permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’occultamento e non dalla data di commissione della condotta. La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità se la parte non allega i presupposti legittimanti, non essendo sufficiente il mero pagamento integrale del debito tributario. In materia di impugnazioni, l’inammissibilità per violazione delle formalità di presentazione sussiste solo in caso di concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del diritto.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato un professionista per i reati di dichiarazione infedele e di occultamento di scritture contabili, ritenendo integrate le condotte fraudolente attraverso un complesso sistema di fatture non registrate, rinumerate e pagamenti incassati su conti intestati a soggetti terzi. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione delle norme sulla composizione del collegio giudicante, l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero e l’intervenuta prescrizione dei reati contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi di ricorso. In particolare, con riferimento alla composizione del collegio, ha precisato che non sussiste nullità della sentenza quando le parti abbiano discusso innanzi al nuovo collegio, essendo sufficiente la riproduzione a verbale delle conclusioni formulate. Quanto all’impugnazione del pubblico ministero, ha escluso la sussistenza di profili di inammissibilità, richiamando il principio per cui la ricezione dell’atto da parte del cancelliere presuppone un’attività di verifica dell’identità dell’incaricato, non essendo necessaria alcuna attestazione del suo nominativo. La Corte ha inoltre reputato il terzo e quarto motivo di natura fattuale e rivalutativa, non potendo essere riproposta in sede di legittimità una diversa lettura del compendio probatorio.
Ha invece accolto il quinto motivo, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, commesso il 22 settembre 2013. Il calcolo dei termini di sospensione, comprensivi dei periodi di astensione dei difensori e delle sospensioni emergenziali legate alla pandemia, ha determinato la maturazione della prescrizione prima della deliberazione della sentenza impugnata. Quanto ai reati di occultamento di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, la Corte ne ha invece escluso la prescrizione, qualificando la condotta come reato permanente, con decorrenza del termine dal giorno di cessazione dell’occultamento accertato e maturazione in data successiva alla deliberazione della sentenza di legittimità.
La Corte ha ritenuto fondato anche l’ottavo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale aveva applicato la pena nel minimo edittale previsto dalla normativa vigente al momento della decisione, e non quella più favorevole vigente al momento della commissione del fatto, determinata in anni uno e mesi sei di reclusione. L’intervenuta prescrizione del reato più grave, utilizzato come base per il calcolo della pena, ha imposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per il nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio limitatamente ai due episodi di occultamento, il cui accertamento penale è divenuto irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.