Esigenze cautelari e tempo trascorso: obbligo di motivazione sul pericolo attuale (Cass. pen. Sez. VI n. 2084 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice che applica o conferma una misura restrittiva deve dare positivamente conto della concretezza e attualità delle esigenze cautelari e, nel contempo, dell’adeguatezza esclusiva della misura prescelta rispetto ad altre possibili. L’attualità del pericolo non implica l’imminenza di una nuova occasione per delinquere, ma la persistenza e la continuità del rischio che il soggetto possa procurarsi una nuova occasione delittuosa, in relazione alle sue esperienze, alle sue condizioni di vita e al contesto in cui opera. Costituisce elemento ineludibile la valutazione del tempo trascorso dai fatti e della presenza o meno di indici sintomatici recenti, incidendo il decorso temporale sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia sull’individuazione della misura più adeguata, nel presupposto di un affievolimento che può giustificare misure meno afflittive. È pertanto illegittima la motivazione che valorizzi il coinvolgimento del soggetto nelle fasi del sodalizio senza considerare l’assenza di precedenti, la sopravvenuta cessazione dei legami familiari e il tempo trascorso.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza genetica del G.i.p. con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente, ritenuta partecipe di un sodalizio dedito al narcotraffico a base prevalentemente familiare. Preso atto della sostituzione della misura con gli arresti domiciliari rafforzati da braccialetto elettronico, il Tribunale aveva riqualificato l’ipotesi associativa ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e i reati in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, confermando nel resto.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo vizi di motivazione sulla gravità indiziaria in relazione al reato associativo e con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, non essendo state considerate l’incensuratezza, il trasferimento altrove della residenza e il tempo trascorso dai fatti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto nel complesso infondato e in parte inammissibile. La Corte ha osservato che, ai fini cautelari, rileva la sommaria enunciazione del fatto: è sufficiente che il quadro indiziario delinei una condotta configurabile come reato permanente e consenta l’esplicazione del diritto di difesa. Nel caso concreto i tratti essenziali del sodalizio erano desumibili dall’ordinanza genetica e da quella impugnata.

Quanto ai singoli episodi, la Corte ha rilevato la genericità degli argomenti difensivi. La ricostruzione era stata operata su una non illogica interpretazione delle conversazioni intercettate, inquadrate nel contesto.
Gli episodi erano stati valorizzati come espressivi del ruolo attivo della ricorrente, anche in operazioni di preparazione e taglio della sostanza.

Sulla configurabilità del reato associativo, il Tribunale aveva indicato gli elementi idonei a suffragare il sodalizio, richiamando convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la disponibilità di basi logistiche e la scoperta, in data 24.10.2019, di un deposito di infiorescenze di canapa indiana. La Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità: è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale a una serie indeterminata di delitti. Il patto associativo non richiede un accordo formale e può costituirsi di fatto. E l’esistenza della consorteria non è esclusa dal fatto che sia imperniata su componenti della stessa famiglia, rendendo anzi il vincolo più pericoloso.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il Tribunale, pur avendo correttamente escluso la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si era limitato a valorizzare il coinvolgimento della ricorrente nelle varie fasi del sodalizio, senza tener conto dell’assenza di precedenti, della primaria vicinanza al congiunto poi deceduto e del tempo trascorso dai fatti.

La Corte ha ribadito che è necessario dare conto della concretezza e attualità del pericolo e dell’adeguatezza esclusiva della misura applicata. L’attualità non implica l’imminenza di una nuova occasione per delinquere, ma la persistenza e continuità del pericolo. La valutazione del tempo trascorso e degli indici sintomatici recenti costituisce elemento ineludibile, incidendo anche sull’individuazione della misura più adeguata, nel presupposto di un affievolimento delle esigenze. Ne è derivato l’annullamento dell’ordinanza limitatamente ai profili cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., e il rigetto del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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