Prescrizione e connessione essenziale col tempus commissi delicti nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 6 n. 1617 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del reato è questione logicamente connessa alla determinazione del tempus commissi delicti; pertanto, quando la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di merito proprio per accertare la durata della condotta di partecipazione associativa, il giudice del rinvio è legittimato a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se la sussistenza del reato e la responsabilità dell’imputato risultano già irrevocabilmente accertate. L’estinzione del reato preclude la confisca per equivalente, che ha natura afflittivo-sanzionatoria ed è inapplicabile ai fatti commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., secondo il principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU. In ogni caso, la confisca per equivalente dev’essere individualizzata, spettando al Pubblico Ministero la prova del profitto concretamente conseguito dal singolo partecipe, con esclusione di ogni forma di solidarietà passiva.

Il Fatto

L’imputato, imprenditore, era stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, contestato in permanenza dall’anno 1987, nonché alla confisca di quote societarie. La Corte di cassazione, con una prima sentenza, aveva annullato la decisione di appello, demandando al giudice del rinvio l’accertamento della data di cessazione della condotta associativa e la determinazione del quantum confiscabile. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Catania — pur fissando al 28 settembre 2001 il termine finale della permanenza — aveva negato la prescrizione del reato, ritenendo che la responsabilità dell’imputato fosse stata irrevocabilmente accertata, e aveva confermato la confisca. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui la mancata declaratoria di prescrizione e l’illegittimità della confisca.

La Motivazione della Corte

La Sesta sezione penale ha accolto il terzo motivo di ricorso, affermando che la preclusione di cui all’art. 624 cod. proc. pen. non impedisce al giudice del rinvio di dichiarare la prescrizione. Il giudicato parziale sulla responsabilità non investe la durata della condotta, che costituiva l’oggetto specifico del rinvio: la prescrizione, essendo legata alla determinazione del tempus commissi delicti, è questione essenzialmente connessa alla parte annullata, sicché il giudice del rinvio non solo può, ma deve trarne le conseguenze, dichiarando l’estinzione del reato.

Quanto alla confisca, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata potesse trovare conferma. La confisca disposta è una confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., avente natura afflittivo-sanzionatoria. In forza del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU, tale misura non può trovare applicazione per fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., come nel caso di specie. Il nuovo indirizzo giurisprudenziale che attribuisce alla confisca per equivalente finalità recuperatorie non può avere efficacia retroattiva in malam partem, essendo ragionevolmente imprevedibile rispetto alla consolidata interpretazione del passato.

La Corte ha infine richiamato il principio per cui la confisca per equivalente è soggetta a un limite di proporzionalità e di colpevolezza, dovendo essere individualizzata in base all’arricchimento concretamente conseguito dal singolo correo. Nel caso in esame, non solo non era dimostrato che l’imputato avesse fruito del profitto oggetto di confisca, ma le stesse argomentazioni a sostegno della quantificazione inducevano a escluderlo. La dichiarazione di estinzione del reato comporta, ex lege, la perdita di efficacia della confisca, senza necessità di revoca espressa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 578-bis c.p.p.

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