Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione nel settore assicurativo (Cass. pen. Sez. II n. 5729 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulle esigenze cautelari è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificarne l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti, senza alcun potere di revisione degli elementi fattuali o delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Il venir meno del ruolo lavorativo presso la compagnia assicurativa e la morte di un coindagato non escludono di per sé il pericolo di reiterazione delle condotte, ove residuino conoscenze, relazioni e collaborazioni attive nel settore e non risulti alcuna presa di distanza dal programma delittuoso. La motivazione che valorizzi il modus operandi e la personalità dell’indagato non è censurabile quando tali elementi si riverberino, in termini di concretezza e attualità, sull’esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza in data 23 luglio 2024 aveva confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. e per una serie di reati-fine in materia di falsità e di frode assicurativa.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in punto di attualità e concretezza dell’esigenza cautelare. La difesa ha rappresentato che l’indagato è stato licenziato per giusta causa dalla compagnia presso cui svolgeva le mansioni di liquidatore e che il principale interlocutore interno al sodalizio è nel frattempo deceduto; da tali circostanze ha tratto la conclusione che il pericolo di reiterazione sarebbe venuto meno. Il Tribunale del riesame, secondo il ricorrente, si sarebbe soffermato sulla gravità indiziaria, profilo non devoluto, senza adeguata motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, muovendo da un dato di delimitazione del thema decidendum: il gravame investe soltanto i profili delle esigenze cautelari, mentre non è in contestazione la gravità indiziaria.

Secondo il Collegio non è censurabile che l’ordinanza impugnata dedichi ampio spazio alla ricostruzione del modus operandi delittuoso: si tratta di elementi che denotano un livello di capacità delinquenziale destinato a riverberarsi proprio sull’esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sequenza argomentativa del Tribunale viene poi valorizzata in chiave di concretezza: l’indagato non ha avuto rapporti solo con il coindagato deceduto, ma anche con altri soggetti ancora attivi, al momento dell’esecuzione delle misure, nel settore delle pratiche assicurative relative ai sinistri stradali.

Rileva altresì il giudizio prognostico formulato dal riesame: nonostante il licenziamento, è realistico e concreto che l’indagato possa avvalersi delle proprie ramificate conoscenze e della collaudata esperienza nel settore per riprendere a collaborare, anche con un ruolo parzialmente diverso, con altri associati tuttora operanti e con ulteriori studi legali non ancora identificati. A ciò si aggiunge l’assenza di qualsiasi presa di distanza dalle condotte contestate e di intenti risarcitori verso la compagine danneggiata.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui l’ordinamento non conferisce alla Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e dell’apprezzamento delle esigenze cautelari, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della cautela e del riesame (Sez. 2, n. 56 del 07.12.2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Il controllo di legittimità resta perciò circoscritto alla presenza delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti: requisiti che l’ordinanza impugnata possiede.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *