Sequestro preventivo, motivazione nulla se rinvia alla nota di P.G. (Cass. pen. Sez. II n. 5732 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza cautelare è ammissibile per violazione di legge, che ricomprende il vizio di motivazione relativo ai soli requisiti minimi di esistenza e completezza. È affetto da radicale mancanza di motivazione il provvedimento che, rispetto alla posizione dell’indagato, si limiti a richiamare la nota di polizia giudiziaria e la richiesta del pubblico ministero, senza indicare gli elementi di fatto, quantomeno indiziari, dai quali desumere il fumus commissi delicti. Il giudice è tenuto a esplicitare gli elementi fattuali dell’atto investigativo che ha inteso fare propri, non potendosi risolvere il rinvio in un apodittico richiamo per relationem. Ne deriva l’annullamento senza rinvio e la restituzione dei beni all’avente diritto.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, nei confronti dell’indagato per il reato di riciclaggio aggravato dall’aver agito nell’ambito di un gruppo criminale organizzato, con contestazione di trasferimento di somme in contanti provento di delitti tributari.
Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa indicazione degli elementi indiziari posti a base del fumus, e la mancanza dei presupposti del sequestro in relazione al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove dalla distinzione tra regola processuale e requisito sostanziale. Il provvedimento impugnato descrive il meccanismo di frode fiscale transfrontaliera e i gravi indizi sui reati tributari presupposti, ma riserva all’indagato una motivazione inconsistente, costruita sul solo richiamo alla nota della Guardia di Finanza.
Per il Collegio quel cenno, privo di sviluppo argomentativo, non consente di ravvisare il fumus commissi delicti rispetto alla contestazione di riciclaggio. Il requisito del sequestro, pur non coincidendo con i gravi indizi di colpevolezza dell’art. 273 cod. proc. pen., esige comunque concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, idonei a ricondurre l’evento punito alla condotta dell’indagato, secondo il precedente Sez. 5 n. 3722 del 2019.
Non vale a colmare la lacuna il richiamo integrale alla istanza del pubblico ministero europeo. Il giudice deve indicare gli elementi fattuali esposti nell’atto investigativo che ha inteso fare propri rispetto alla posizione dell’indagato: diversamente, il riferimento si risolve in un generico rinvio a tutto il contenuto dell’atto.
La Corte ribadisce quindi il perimetro del sindacato di legittimità. Il ricorso avverso l’ordinanza cautelare è proponibile per violazione di legge e, quanto alla motivazione, per i soli requisiti minimi di esistenza e completezza, richiamando Sez. 6 n. 47676 del 2023. Tali requisiti difettano nel caso concreto, anche a voler considerare gli standard minimi propri del sequestro preventivo.
Trattandosi di radicale mancanza di motivazione, l’ordinanza è annullata senza rinvio, con restituzione dei beni all’avente diritto, secondo il principio di Sez. U n. 5876 del 2004. La misura cautelare reale cessa e la Cancelleria è incaricata delle comunicazioni all’art. 626 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 626 c.p.p. – Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale