Pene sostitutive in appello: potere discrezionale e nessuna nullità per omesso avviso (Cass. pen. Sez. V n. 13298 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva breve con le pene sostitutive di cui all’art. 53 legge n. 689 del 1981 è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. e del art. 58 legge n. 689 del 1981, senza alcun automatismo tra entità della pena irrogata ed applicazione della misura. Quando la possibilità di sostituire la pena sia divenuta attuale solo per effetto della riduzione operata in appello, il giudice può attivare anche d’ufficio il meccanismo dell’art. 545-bis cod. proc. pen., ma, in difetto di espressa richiesta dell’imputato, dal mancato esercizio di tale potere non deriva alcuna nullità della sentenza, non essendo la sanzione prevista dalla legge come richiede l’art. 177 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche a tre imputati, riducendo la pena inflitta e confermando la penale responsabilità per i reati loro ascritti, ad eccezione di un capo. Le contestazioni attengono a bancarotta distrattiva e documentale commesse, in diverse qualità, nell’ambito di due società dichiarate fallite a cavallo tra il 2013 e il 2014.

Tre condannati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo censura il vizio di motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto e alla partecipazione alle condotte distrattive. Il secondo lamenta la mancata attivazione, da parte del giudice di appello, del meccanismo delle pene sostitutive, essendo la reclusione rideterminata in quattro anni. Il terzo contesta la ritenuta natura distrattiva di un contratto di affitto di ramo d’azienda, assunto a canone ritenuto non congruo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la vicenda societaria: le due società, originariamente facenti capo a un medesimo nucleo familiare, erano state cedute a soggetti riconducibili a un unico gruppo imprenditoriale e poi dichiarate fallite dopo la cessione. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa in entrambi i gradi di merito, la condotta degli amministratori di diritto e di fatto è consistita in una sostanziale spoliazione del patrimonio delle società fin dalla stipulazione dei contratti di cessione.

Quanto al primo ricorso, la Corte ribadisce che la prova della posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell’esercizio di tutti i poteri gestori, ma si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase dell’attività societaria. Si tratta di valutazione di fatto insindacabile in legittimità se sostenuta da congrua motivazione, come affermato da Sez. 5 n. 45134 del 2019 e da altri precedenti richiamati. La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni dei testi e la posizione del ricorrente quale ideatore dell’operazione, oltre al ruolo direzionale mantenuto nella gestione.

Le doglianze difensive non disarticolano la tenuta logica dell’impianto motivazionale: la censura sull’asserita omessa considerazione di una deposizione resta sospesa, non essendo formulata nei termini del travisamento di prova né associata all’indicazione di ragioni decisive. Anche il rilievo sulla qualifica professionale del ricorrente è superato, perché la motivazione restituisce la prova di una condotta connotata da poteri gestori, non di mero consulente.

Sul secondo ricorso, relativo alle pene sostitutive, la Corte distingue l’ipotesi in cui la possibilità di sostituire la pena sia sopravvenuta per effetto della sola riduzione operata in appello. In tal caso va stabilito se il giudice del gravame possa e debba attivare il meccanismo dell’art. 545-bis cod. proc. pen. La Corte richiama il tenore della norma, il potere discrezionale delineato dall’art. 58 legge n. 689 del 1981 e l’assenza di previsione espressa di nullità, come richiesto dall’art. 177 cod. proc. pen. Ne deduce che sussiste un potere esercitabile anche d’ufficio, ma che dal suo mancato esercizio, in difetto di richiesta, non discende alcuna invalidità. La doglianza è inoltre giudicata generica.

Quanto al terzo ricorso, le censure ripropongono argomenti già disattesi nei due gradi di merito. La non congruità del canone ha costituito solo uno degli elementi indicativi del carattere anomalo dell’operazione, desunto anche dalla stipula contestuale del contratto e dalla sua immediata risoluzione, dalla successiva privazione della società di tutti i beni strumentali e dalla mancata restituzione degli stessi alla curatela. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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