Esigenze cautelari per reato mafioso e valutazione della personalità dell’indagato (Cass. pen. Sez. I n. 28588 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudizio sulle esigenze cautelari non si esaurisce nel fatto per cui la misura è applicata, ma investe la personalità complessiva del soggetto che vi è sottoposto, potendo essere tratto anche da fatti diversi e da altre pendenze processuali. Nei reati associativi il pericolo di reiterazione non si rapporta soltanto all’operatività dell’associazione, ma riguarda la possibile commissione di delitti espressivi della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali. Il c.d. tempo silente trascorso dalla commissione del reato non è oggetto di valutazione ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rilevando solo il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa. Il pericolo di fuga è giudizio prognostico che non è neutralizzato dall’assenza di comportamenti indirizzati alla fuga.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato, con molti altri soggetti, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere fatto parte, quale esponente di una famiglia mafiosa, di un’associazione operante nei territori di Milano e Varese. Nei suoi confronti era stata disposta la custodia in carcere.
Il GIP del Tribunale di Milano respinge l’istanza di revoca della misura. Il Tribunale del riesame, quale giudice dell’appello cautelare, respinge a sua volta l’appello, ritenendo non cessate le esigenze cautelari per la doppia presunzione collegata al titolo di reato e per l’assenza di elementi in senso contrario. L’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sulla valutazione delle esigenze cautelari e sul pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. La prima censura — aver l’ordinanza eluso il tema dell’attualità delle esigenze cautelari dedicando quasi tutta l’esposizione ai gravi indizi di colpevolezza — è inammissibile, perché aggredisce una parte non necessaria del percorso logico e svolge una critica sulla tecnica redazionale cui non consegue l’illegittimità della decisione. Il richiamo alla gravità indiziaria vale, anzi, a descrivere il quadro cautelare e a corroborare il pericolo di reiterazione.
Quanto alla deduzione che le esigenze sarebbero ricavate dai reati-fine non attinti da misura, il motivo è infondato. Il giudizio sulle esigenze cautelari comporta la valutazione non soltanto del fatto per cui è misura, ma della personalità complessiva dell’indagato (Sez. 3 n. 9041 del 2022), e può trarsi anche da fatti diversi (Sez. 1 n. 51030 del 2017). Nei reati associativi il pericolo di reiterazione va rapportato alla possibile commissione di delitti espressivi della medesima professionalità criminale (Sez. 2 n. 19341 del 2017; Sez. 1 n. 5165 del 2025).
La censura sull’interruzione dei rapporti dal 2021 è infondata. Il tempo silente trascorso dalla commissione del reato non è oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione: rileva solo il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 2021). Nella parte relativa al superamento della doppia presunzione per il tempo intercorso, il ricorso è inammissibile per genericità.
Né valgono gli elementi sopravvenuti indicati dal ricorrente. L’ordinanza impugnata ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori, concludendo che esse non inficiano il radicato inserimento del ricorrente nelle attività economiche e di riciclaggio del gruppo. La restituzione di una somma non ha la capacità dimostrativa della rottura dei destini comuni (Sez. 5 n. 1987 del 2021; Sez. 1 n. 1598 del 2025).
Infine, il pericolo di fuga. Esso è giudizio prognostico sull’esistenza di un effettivo e prossimo pericolo di allontanamento (Sez. 6 n. 48103 del 2018; Sez. 3 n. 12335 del 2026) e non è neutralizzato dall’assenza di comportamenti diretti alla fuga. Il giudizio è stato tratto in modo non manifestamente illogico dalla volontà di sottrarsi alla giustizia e dalla capacità di procurarsi documenti falsi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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