Tardiva iscrizione nel registro degli indagati e inutilizzabilità degli atti di indagine (Cass. pen. Sez. V n. 23014 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tardiva annotazione del nominativo della persona indiziata di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell’iscrizione stessa. Il termine di durata massima delle indagini preliminari, al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro e non dalla presunta data in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverlo. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emergano specifici elementi indizianti e non meri sospetti, rientra nella esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice. La parte che eccepisce l’inutilizzabilità deve indicare gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario già valutato.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 17 settembre 2025, in riforma della decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera del 3 settembre 2022, resa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità in ordine al reato di cui al capo G, ritenendo l’imputato responsabile dei reati di cui ai capi C, D e H e rideterminando la pena inflitta.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 335, 405 e 407 cod. proc. pen., la utilizzabilità delle intercettazioni, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente perché diretti a far valere l’inutilizzabilità di atti processuali, sono rigettati perché manifestamente infondati. È dirimente la disciplina del codice di rito anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile nella specie in ragione del tempo dell’iscrizione dei reati (cfr. art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022).

La Corte richiama il ius receptum secondo cui la ritardata iscrizione di taluni soggetti nel registro degli indagati non ha alcuna rilevanza sotto il profilo della tardività degli atti di indagine e dell’utilizzabilità dei relativi esiti. Vengono citate Sez. U n. 16 del 21.06.2000, Tammaro e Sez. 5 n. 21866 del 10.06.2025, Zavagli: il termine di durata massima delle indagini decorre dalla data di effettiva iscrizione, mentre l’apprezzamento della tempestività rientra nella discrezionalità del pubblico ministero.

Pur volendo far retroagire l’iscrizione al 5 luglio 2016, data di deposito dell’informativa di polizia giudiziaria, la Corte di appello ha precisato che successivamente a tale data non sono state compiute attività investigative, sicché il motivo è generico. È onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario, sì da inferirne la decisività (tra le altre, Sez. U n. 23868 del 23.04.2009).

Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità: il ricorrente non ha illustrato l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Il terzo e il quarto motivo sono rigettati perché inammissibili. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificata con l’assenza di elementi positivi, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008. Nel motivare il diniego il giudice non deve considerare tutti gli elementi dedotti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi; trattandosi di giudizio di fatto, la motivazione è insindacabile in sede di legittimità.

La decisione di non applicare la diminuente è insindacabile perché fondata su aspetti oggettivi — gravità e pluralità dei reati, arco temporale di commissione — e personologici. Il trattamento sanzionatorio, con pena base di tre anni di reclusione, inferiore alla media edittale, non richiede analitica e diffusa giustificazione (Sez. U n. 12778 del 27.02.2020). Il ricorrente censura la determinazione della pena in modo generico e sul piano valutativo, non consentito nel giudizio di legittimità. Da qui l’inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 405 c.p.p.

Tutte le 31 sentenze sull'art. 405 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *