Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione: inammissibile la rivalutazione in Cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 11238 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità si limita a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto, secondo i canoni della logica e i principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro indiziario ex art. 292 cod. proc. pen. e della sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell’indagato. È pertanto inammissibile la censura che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, esulando dal giudizio di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione e strumenti di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., nei confronti di un indagato gravemente indiziato di riciclaggio. Il Tribunale del riesame, riqualificando l’accusa ai sensi dell’art. 624, comma 1, numeri 2 e 7 cod. pen., aveva confermato la misura.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’erronea configurazione dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, e, con il secondo, vizi di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è rigettato perché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, riportando la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari, aveva dato atto che il mezzo rubato era stato parcheggiato all’esterno, sulla pubblica via. La ricostruzione, fondata sulle stesse parole dell’indagato, risulta corretta e immune da vizi, con conseguente infondatezza della censura.

Il secondo motivo è inammissibile poiché chiede una rivalutazione delle esigenze cautelari, preclusa in sede di legittimità, e trascura la ratio decidendi del provvedimento. Il Tribunale aveva evidenziato che l’indagato, scarcerato nel 2019, aveva posto in essere ulteriori delitti della stessa specie e delitti di evasione; gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, l’ultimo dei quali con condanna irrevocabile, la sua condotta pregressa è stata ritenuta sintomatica dell’incapacità di reprimere un impulso a delinquere pervicace.

La Corte ribadisce che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità verifica soltanto se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto, secondo logica e principi di diritto, della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, richiamando Sez. U n. 11 del 22/03/2000 e Sez. 3 n. 7268 del 24/01/2019.

Ne deriva l’inammissibilità del controllo su censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U n. 11 del 22/03/2000; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019), esulando dal giudizio di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali (Sez. 2 n. 9212 del 02/02/2017).

Le motivazioni sono ritenute logiche e prive di vizi, come tali incensurabili. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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