Aggravamento cautelare senza nuove esigenze per valutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 1313 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, l’aggravamento della misura disposto in sede di appello cautelare non richiede la sopravvenienza di nuove esigenze cautelari, ben potendo il giudice rivalutare la vicenda alla luce degli elementi già acquisiti, ove l’originaria opzione si riveli inadeguata. Il provvedimento che applica una misura più afflittiva è legittimo quando la motivazione dia conto delle concrete modalità del fatto, della sua gravità e della personalità dell’indagato, valorizzando anche la violazione di misure di prevenzione e la mancata efficacia dissuasiva di quelle già applicate. L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può ritenersi inidoneo a contenere la personalità trasgressiva dell’indagato sulla base di pertinenti massime di esperienza. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con le specifiche argomentazioni spese dal Tribunale a sostegno dell’aggravamento.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo parzialmente l’appello del pubblico ministero, aveva sostituito l’obbligo di dimora con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un diciottenne. La misura era stata applicata per i reati di resistenza, lesioni, danneggiamento e porto di strumenti atti ad offendere, commessi nel corso di un intervento della polizia che procedeva al sequestro amministrativo di un’autovettura condotta senza patente. Il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’assenza di esigenze cautelari concrete e attuali e la manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili per la loro genericità. I motivi, infatti, non si confrontavano con le argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata, limitandosi a contestare l’esito del giudizio di merito senza individuare concrete violazioni di legge o vizi logici della motivazione.

La Sesta Sezione ha evidenziato come il Tribunale avesse adeguatamente giustificato l’applicazione di una misura più restrittiva, valorizzando non già nuove esigenze cautelari, ma le concrete modalità del fatto e la personalità dell’indagato. Il Tribunale aveva sottolineato l’aggressività del ricorrente, la sua incapacità di autocontrollo e la tendenza a perseverare nell’illecito, desumendoli dall’atteggiamento minimizzante tenuto e dalla gravità della condotta che aveva richiesto l’intervento di più pattuglie.

Elemento decisivo, per la Sesta Sezione, era la circostanza che i delitti fossero stati commessi nel periodo in cui l’indagato era già sottoposto ad avviso orale quale misura di prevenzione. Tale dato dimostrava l’inefficacia dissuasiva delle misure non custodiali e la non episodicità delle condotte trasgressive. Il Tribunale, facendo ricorso a massime di esperienza, aveva quindi ritenuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria inidoneo a contenere la personalità trasgressiva, mentre l’obbligo di dimora avrebbe sortito scarso effetto deterrente attesa la natura dei reati, non collegati a specifiche aree territoriali.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura degli arresti domiciliari e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *