Disconoscimento della copia e oneri del giudice tributario; la querela di falso non impone sempre la sospensione (Cass. civ. Sez. 5 n. 21016 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prova documentale nel processo tributario, il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica non produce gli effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, cod. proc. civ.: mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La valutazione di determinatezza e specificità del disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio in caso di proposizione della querela di falso, ma deve verificare la pertinenza dell’iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di un atto di pignoramento crediti presso terzi e del prodromico avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo ammissibili i documenti prodotti solo in grado di appello e, sulla base di essi, escludendo la nullità della notifica degli atti presupposti. La società ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e la nullità del procedimento per mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile e infondato il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava che i giudici di appello avevano erroneamente affermato che il disconoscimento della documentazione non ne precludeva l’utilizzo. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione di determinatezza e specificità del disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato: nella specie, la società si era limitata a un generico disconoscimento, affermando che si trattava di copie prive di attestazione di conformità e mai ricevute.
La Corte ha poi precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento ex art. 215, comma 2, cod. proc. civ.: mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che la produzione in giudizio della copia impegna la controparte a prendere posizione, ma non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rigettato la censura relativa alla mancata sospensione del giudizio per la proposizione della querela di falso. Richiamato il principio per cui il giudice tributario è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, la Corte ha precisato che il giudice non deve semplicemente prendere atto dell’iniziativa ma è tenuto a verificarne la pertinenza rispetto al documento impugnato e la rilevanza ai fini della decisione. Nella fattispecie, le doglianze della contribuente erano state qualificate come disconoscimento della conformità della copia all’originale e non come eccezione di falsità, né risultava che l’azione fosse stata effettivamente proposta dinanzi al giudice civile.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce del rigetto dei primi due motivi incentrati sulla regolarità della notifica degli atti prodromici e considerato che la ricorrente non aveva impugnato l’atto di pignoramento per vizi propri.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme di cui all’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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