La prescrizione decorre dalla revoca della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 19068 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., e non da quella della sentenza che aveva concesso il beneficio. La revoca ha natura meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, sicché gli effetti di diritto sostanziale risalgono al momento in cui la condizione si è verificata. La commissione del reato nuovo rileva se avvenuta nel quinquennio, indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta.

Il Fatto

Il Gip del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 2012, irrevocabile nel 2013, per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. La revoca è disposta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per essere stato commesso un nuovo reato nel 2017, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. Il giudice dell’esecuzione escludeva altresì l’operatività della prescrizione della pena ex art. 172 cod. pen.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge con riferimento agli artt. 172, 163 e 167 cod. pen. La difesa sostiene che, decorso il termine di dieci anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna, la pena si sarebbe estinta, e prospetta un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 172 cod. pen., nonché, in subordine, la questione di legittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha innanzitutto richiamato il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio, e non da quella della sentenza che aveva concesso il beneficio.

Tale conclusione è giustificata dalla considerazione che, quando l’esecuzione della condanna è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario all’estinzione della pena non può cominciare a decorrere che dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata. Nel caso di specie, la condizione si è verificata con l’accertamento definitivo della commissione di un delitto nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, momento dal quale deve iniziare a decorrere la prescrizione della pena.

La Corte ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 172 cod. pen., rilevandone la genericità e, comunque, l’insussistenza di una disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 27 Cost. La diversa decorrenza del termine di prescrizione è giustificata dalla differenza tra le fattispecie: nel caso di sospensione condizionale, l’esecuzione della pena rimane sospesa fino al verificarsi della condizione.

Quanto al diverso istituto dell’estinzione del reato di cui all’art. 167 cod. pen., la Corte ha precisato che la condizione legittimante la revoca è unicamente la commissione di un nuovo reato nel quinquennio, accertata con sentenza irrevocabile. Il provvedimento di revoca ha natura meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce la condizione per la revoca stessa. Ne consegue che la commissione del reato nuovo rileva se avvenuta nel quinquennio, indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta.

Nota della Redazione

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