Sequestro probatorio informatico, delimitazione dei dati e proporzionalità (Cass. pen. Sez. II n. 23168 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici, il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo, oppure le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale; non è invece necessario indicare fin dal decreto il termine esatto di durata né i tempi delle operazioni di estrazione. La proporzionalità della misura non impone la preventiva autorizzazione di un’autorità giudiziaria terza e imparziale per l’acquisizione delle comunicazioni elettroniche, poiché la garanzia sovranazionale riguarda i dati detenuti presso i gestori dei servizi. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, la messaggistica custodita nella memoria di un dispositivo conserva natura di corrispondenza e la sua acquisizione richiede un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, che può essere lo stesso decreto di perquisizione e sequestro. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame è ammesso per la sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di motivazione.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Monza ha disposto il sequestro probatorio di documenti, telefoni, personal computer e dispositivi elettronici nella disponibilità di un indagato, amministratore di fatto di una società, per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di concorso in riciclaggio del relativo provento. Il Tribunale, investito dell’istanza di riesame, ha confermato il decreto con ordinanza del 13.01.2026.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza del Tribunale di Monza, l’omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, la carenza di motivazione sul pericolo e la violazione del principio di proporzionalità nella delimitazione dei dati informatici acquisibili. In subordine ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il Collegio osserva che la competenza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è disciplinata dall’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., applicabile ai sequestri probatori per effetto del rinvio contenuto nell’art. 257 cod. proc. pen. La norma attribuisce la competenza funzionale al tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha adottato il provvedimento. Nessuna disposizione, neppure di ordinamento giudiziario, impone una sezione specializzata: è sufficiente la composizione collegiale. La possibile diversità tra il giudice del riesame reale e quello del riesame personale è, per il legislatore, del tutto fisiologica.
Sul secondo motivo, il ricorso è inammissibile. L’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. consente il ricorso avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, non per vizi della motivazione. Le lacune motivazionali rilevano solo se la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non quando sia affetta da illogicità, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e Sezioni Unite n. 25932 del 2008. Nel caso concreto il Tribunale ha vagliato la consulenza e gli allegati, ritenendoli non idonei a dimostrare l’esistenza delle operazioni commerciali contestate.
Sul terzo motivo, il Collegio richiama l’onere del ricorrente di specificare le doglianze sul merito. Poiché la difesa aveva investito il Tribunale di argomenti inconferenti, l’obbligo motivazionale sul pericolum in mora era attenuato. Sul quarto motivo, la Corte applica il principio della Sez. VI n. 17677 del 2025, Donadini: il decreto deve illustrare i criteri di selezione dei dati, ma non è tenuto a predeterminare i tempi delle operazioni. La perimetrazione dei dati acquisibili è giudizio di fatto non sindacabile in legittimità.
Quanto alla corrispondenza, dopo la Corte costituzionale n. 170 del 2023 la messaggistica presente nella memoria dei dispositivi conserva natura di corrispondenza. Nel caso in esame il provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria esiste ed è il decreto impugnato. La richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta: la disciplina sovranazionale richiamata riguarda i dati detenuti presso i gestori dei servizi, non quelli conservati nella memoria del dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione