Esigenze cautelari e tempo silente nel contesto associativo (Cass. pen. Sez. 5 n. 22523 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere concreto e attuale, ma la valutazione prognostica non si estende alla previsione di una specifica occasione per delinquere. Nei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari impone al giudice di considerare il tempo trascorso dai fatti, ove privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, peraltro, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma investe la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento criminale; il tempo silente è solo uno degli elementi rilevanti e la mera rescissione del vincolo non supera di per sé la presunzione relativa di attualità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato destinatario, in sede cautelare, della custodia in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestata partecipazione alle attività di smistamento della droga, stoccaggio e gestione dei proventi. Il Tribunale di Lecce, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura. Avverso l’ordinanza del 15 gennaio 2026 il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata in concreto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dal principio per cui il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere concreto, ossia fondato su elementi reali e non ipotetici, e attuale, richiedendosi una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. La valutazione, tuttavia, non si estende alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.
Viene poi richiamata la presunzione relativa di esigenze cautelari per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: sullo sfondo della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata, il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice qualora si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. La Corte conferma dunque la necessità di valutare il tempo silente ai fini della concretezza e attualità del pericolo.
Il collegio precisa però che, nei procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma investe anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali. Ne segue che il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti e la mera rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità.
Applicando tali principi, la decisione impugnata spiega in modo esaustivo e immune da illogicità le ragioni del mantenimento della misura. Il Tribunale ha valorizzato le modalità del fatto, l’inserimento nel contesto associativo e i numerosi elementi sintomatici della personalità negativa del ricorrente, tra cui provvedimenti custodiali recenti, l’arresto per droga e la possibilità, in costanza di arresti domiciliari, di proseguire l’attività di spaccio e mantenere i rapporti con i sodali. Coerentemente, i giudici di merito hanno ritenuto la custodia in carcere l’unica misura idonea, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
Le censure difensive sono risultate aspecifiche: il ricorrente contrappone una ricostruzione alternativa degli elementi, senza individuare le specifiche carenze argomentative necessarie a integrare il vizio di legittimità. Il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato e va quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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