Misure di prevenzione, attualità della pericolosità e condotta carceraria (Cass. pen. Sez. II n. 22524 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il giudizio di attualità della pericolosità sociale deve fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi fattuali e non può essere superato da una generica affermazione di evoluzione della personalità. Rilevano in senso contrario le numerose infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione, l’assenza di attività lavorativa e la mancata ottemperanza alla diffida impartita all’atto della scarcerazione. La richiesta di cauzione ex art. 31 d.lgs. n. 159/2011 non è illegittima quando il prevenuto abbia tratto sostentamento da attività illecite, non essendo sufficiente a fondare la doglianza la mera assenza di un trattamento pensionistico.
Il Fatto
Con decreto del 18 novembre 2025 la Corte d’appello di Napoli confermava il provvedimento del Tribunale di Napoli del 13 maggio 2025, con il quale era stata ritenuta ancora attuale la pericolosità sociale del proposto e disposta la concreta esecuzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, già applicata con decreto del 2017 divenuto irrevocabile nel 2019. L’esecuzione della misura era stata sospesa per la carcerazione patita dal prevenuto.
Avverso il decreto della Corte territoriale il prevenuto proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 159/2011, per l’insussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale, e violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 159/2011, per l’impossibilità oggettiva di versare la cauzione richiesta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto, oltre che generico, manifestamente infondato. A fronte della generica deduzione di un’evoluzione della personalità durante la detenzione, la Corte d’appello aveva valorizzato il giudizio di pericolosità sociale qualificata di alto grado, espresso sulla scorta dell’appartenenza del prevenuto, in posizione apicale, a un sodalizio camorristico, con compiti nei settori del traffico di stupefacenti e delle estorsioni, e del ruolo di vertice in un autonomo gruppo criminale.
La Corte territoriale ha evidenziato che il comportamento tenuto durante il lungo periodo di detenzione è stato caratterizzato da numerose censure disciplinari: richiami per comportamenti molesti verso i compagni, traffico o possesso di beni non consentiti, inosservanza degli ordini e condotte irrispettose verso la polizia penitenziaria. Tali elementi, unitamente all’assenza di qualsiasi indice di dissociazione dai contesti criminali di appartenenza e alla mancata richiesta di svolgere attività lavorativa, sono stati ritenuti sintomatici di una perdurante pericolosità sociale.
Assume rilievo decisivo, per la Corte, il fatto che il prevenuto, scarcerato e diffidato a presentarsi senza ritardo all’autorità di p.s., non aveva ottemperato a tale diffida. Il precedente passaggio in carcere, seguito da immediata ripresa dell’attività illecita una volta liberato, conferma il giudizio di attualità della pericolosità, non superato dalla mera deduzione difensiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa del tutto generico. La Corte d’appello ha congruamente osservato che il prevenuto poteva vantare un lungo periodo di partecipazione al sodalizio e il coinvolgimento in reati lucrogenetici, dai quali ha tratto sostentamento, in assenza di qualsiasi indicazione circa lo svolgimento di attività lavorativa nel corso della vita. Argomentazioni che il ricorrente non ha in alcun modo confutato.
Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non risultando versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo le statuizioni della Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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